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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24361/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un candidato che, in un concorso del 2009 per operatore specializzato di mezzi nautici presso l'ARPAC, si era collocato primo tra i non vincitori ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno. La domanda nasceva dal fatto che uno dei vincitori era stato successivamente destituito per aver falsamente dichiarato il possesso della patente nautica. Il ricorrente sosteneva che, una volta approvata la graduatoria, il suo diritto all'assunzione fosse già sorto e che, quindi, la mancata chiamata non potesse essere giustificata dal successivo blocco delle assunzioni per superamento del patto di stabilità. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia/omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione delle norme sul blocco delle assunzioni e sull'interpretazione delle disposizioni transitorie, sostenendo che non si trattasse di scorrimento della graduatoria ma di mera presa d'atto del vero vincitore; 3) violazione delle norme processuali per avere i giudici fondato il rigetto anche su argomenti ulteriori rispetto a quelli difensivi della PA, in particolare sulla discrezionalità amministrativa in materia di scorrimento e sulla possibilità di rilevare d'ufficio il blocco assunzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, perché, pur sintetica, rendeva comprensibile il nesso logico tra blocco delle assunzioni e insussistenza del diritto all'assunzione vantato. Ha poi escluso che il diritto all'assunzione nascesse automaticamente dall'approvazione della graduatoria in capo al primo dei non vincitori: la caduta del posto del vincitore per decadenza o destituzione non determina ex se l'assunzione del concorrente successivo, ma richiede un atto di scorrimento della graduatoria, rimesso alla P.A. e non obbligatorio in assenza di specifica deliberazione. Inoltre, per il periodo considerato, il blocco delle assunzioni derivante dal patto di stabilità impediva comunque nuove assunzioni, sicché la pretesa del ricorrente non poteva essere accolta. Il terzo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato, perché il giudice poteva considerare d'ufficio il blocco assunzionale quale eccezione in senso lato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la motivazione era sufficiente a comprendere la decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato insieme agli altri vizi processuali; non risulta violato, poiché il giudice di merito ha correttamente applicato la disciplina rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sentenza è nulla solo se la motivazione non consente il controllo logico della decisione; qui tale soglia è superata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge, richiamata dal ricorrente ma non accolta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è respinta perché non viene indicato con specificità il fatto storico decisivo asseritamente omesso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è apparente solo se non raggiunge il "minimo costituzionale"; nel caso concreto la soglia è considerata rispettata.

  • art. 14, commi 19-24, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010.

    Disposizioni sul blocco delle assunzioni collegate al mancato rispetto del patto di stabilità; impediscono nuove assunzioni nel periodo rilevante.

  • art. 76, comma 4, d.l. 112/2008, conv. in L. 133/2008.

    Richiamato quale base normativa del blocco assunzionale conseguente alla violazione del patto di stabilità.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale delle norme sul blocco; la Corte esclude una indebita retroattività.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 3/1957.

    La graduatoria può essere utilizzata mediante scorrimento nei casi in cui venga meno l'assunzione del vincitore o dell'avente diritto.

  • art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957.

    La decadenza comprende anche l'ipotesi di assunzione avvenuta in mancanza dei requisiti necessari, falsamente attestati.

  • art. 69 d.lgs. 165/2001.

    Le regole sui procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro restano regolate dalla legge e da atti normativi/amministrativi, con esclusione dell'effetto disapplicativo delle discipline richiamate.

  • art. 2, comma 1, lett. c), L. 421/1992.

    È richiamata per ribadire che i procedimenti selettivi per l'accesso al lavoro sono riservati alla disciplina legale e regolamentare.

  • art. 51 Cost.

    La Corte collega la riserva di legge in materia di accesso ai pubblici impieghi al quadro normativo che disciplina le selezioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma sul procedimento camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare la deviazione dalle difese della controparte; la censura è respinta.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato per contestare il rilievo officioso del blocco assunzionale; la Corte conferma la ritualità dell'apprezzamento d'ufficio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'approvazione della graduatoria di concorso fa sorgere il diritto all'assunzione solo in capo ai candidati utilmente collocati; per il primo dei non vincitori, il subentro non è automatico ma richiede uno scorrimento della graduatoria.
  • Quando il posto del vincitore viene meno per decadenza, rinuncia o altra causa, la pubblica amministrazione non è tenuta ad assumere automaticamente il candidato successivo: occorre una specifica determinazione di scorrimento, e la precedente decisione di utilizzare la graduatoria esaurisce i suoi effetti.
  • Il blocco normativo delle assunzioni per violazione del patto di stabilità impedisce nuove assunzioni anche se la pretesa deriva da eventi sopravvenuti relativi a una graduatoria già approvata, purché l'assunzione richiesta non sia ancora maturata come diritto pieno ed esigibile.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico trascurato e della sua decisività; la mera contestazione della valutazione giuridica non basta.
  • Le norme sul pubblico impiego contrattualizzato non escludono l'applicazione delle regole legali sui procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro, che restano presidiate dalla riserva di legge e possono essere apprezzate anche d'ufficio se configurano un'eccezione in senso lato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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