Sentenza del 23/02/2022 n. 5946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della CTR avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA per il 2005. La CTR aveva confermato l'accoglimento ritenendo decisiva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante e valutando sufficienti le prove documentali della società (in particolare i trasporti effettuati da una presunta societa 'cartiera'). L'Agenzia ha dedotto che la CTR ha attribuito eccessiva efficacia vincolante alla decisione penale e ha invertito gli oneri probatori, omettendo una corretta valutazione delle prove in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, esportazioni e deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso (violazione delle regole sulla prova e valutazione della decisione penale nel processo tributario), rigettato il primo motivo e dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame, con istruzioni al giudice di tener conto dei principi di diritto richiamati (in particolare che le decisioni penali non vincolano automaticamente il giudice tributario e che l'Amministrazione ha specifici oneri probatori in tema di operazioni fittizie e consapevolezza del contribuente). Decise anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Limiti probatori nel processo tributario (es. divieto/ammettere certe prove come la testimonianza) e principio che la decisione penale non ha automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario; va valutata come elemento di prova tra gli altri.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Regola procedurale secondo cui la parte che in appello voglia preservare argomentazioni assorbite in primo grado deve riproporre le relative domande/eccezioni; spiega perché la contribuente non ha impugnato ma ha riproposto le difese.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis
Introdotta come jus superveniens (anche tramite DL n.16/2012) in bonam partem; riconosce la deducibilità dei costi di operazioni soggettivamente inesistenti, salvo contrasto con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o se relativi a beni/servizi usati per delitto non colposo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e lett. c)
Regole sull'esenzione IVA per le cessioni all'esportazione e sullo status di esportatore abituale; la prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario grava sul contribuente e richiede documentazione doganale.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 41-bis
Norme richiamate nell'ambito delle contestazioni fiscali e della prova; inserite nella valutazione complessiva degli oneri probatori dell'Amministrazione.
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2-8
Norme sui reati tributari; la relativa decisione penale (archiviazione/assoluzione) non vincola automaticamente il giudizio tributario e costituisce solo elemento di prova da valutare.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729, 2909
Principi sul riparto degli oneri della prova e sulle presunzioni, richiamati per valutare chi doveva provare cosa nel giudizio tributario.
Codice di procedura civile, artt. 116, 324, 329
Art.116 (valutazione del materiale probatorio), artt. 324 e 329 richiamati in relazione a questioni processuali e alla composizione del collegio; utili per le regole sul giudicato e sull'efficacia delle decisioni e sulle modalità dell'appello.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Richiamato nel contesto dell'accertamento fiscale e delle norme sulle imposte sui redditi connesse alla deducibilità dei costi.
Massime di principio
- La sentenza penale di archiviazione o assoluzione relativa a reati fiscali non vincola automaticamente il giudice tributario: essa costituisce un elemento di prova che deve essere valutato insieme agli altri elementi istruttori nel processo tributario.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta fatture per operazioni inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione era inserita in un'evasione; tale prova può fondarsi su presunzioni, ma queste devono essere oggettive, specifiche e commisurate al caso concreto.
- Se l'Amministrazione dimostra la consapevolezza del contribuente, grava poi sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza richiesta per non essere coinvolto nella frode (la mera regolarità della contabilità o dei pagamenti non è di per sé decisiva).
- In tema di IVA per esportazioni, la prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario grava sul contribuente e normalmente deve essere fornita con documentazione doganale; documenti privati come il bill of lading non sono di norma idonei.
- Le norme sopravvenute che riconoscono la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (art.14 L.537/1993 comma 4-bis nella formulazione posteriore) devono essere applicate con attenzione ai principi di effettività e inerenza: la semplice rappresentazione in fattura non basta senza verifica della reale rilevanza economica.
- Sul piano processuale, se il giudice di primo grado accoglie integralmente il ricorso, la parte soccombente in primo grado (qui l'Agenzia) può devolvere pienamente la controversia in appello; la parte favorevole in primo grado non ha interesse automatico ad impugnare ma deve riproporre le difese/argomentazioni assorbite per preservarle in caso di appello.
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