Sentenza del 23/02/2022 n. 609 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia aveva richiesto l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% sul prezzo di vendita indicato nella sentenza n. 2383/2015 del Tribunale di Bergamo. La sentenza aveva dichiarato l'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita subordinando il trasferimento all'effettivo pagamento di Euro 470.000 entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Poiché il prezzo non è stato versato e il trasferimento non si è perfezionato, le contribuenti chiedevano che la registrazione della sentenza fosse assoggettata all'imposta fissa prevista per gli atti sottoposti a condizione sospensiva (art. 27 DPR 131/86 comma 1) e non alla tassa proporzionale del 9% richiesta dall'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che la condizione fosse meramente potestativa ai sensi del comma 3 dell'art. 27 DPR 131/86 e richiamando la Cass. 14470/2018.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle contribuenti. Ha ritenuto che la condizione legata al pagamento del prezzo non sia una condizione meramente potestativa, ma una condizione sospensiva collegata a un sacrificio economico e a circostanze esterne (mancanza di provvista, differenza di prezzo, decesso del promittente venditore), per cui si applica l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 27 DPR 131/86 comma 1. L'avviso di liquidazione è stato quindi annullato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del primo grado; l'Ufficio non ha fornito prove dell'effettivo trasferimento dell'immobile né indicato l'esito dell'eventuale pagamento da parte dell'altra obbligata in solido (Nxxxx sas).
Norme richiamate
art. 27 DPR 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. ... Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
La Commissione ha applicato il comma 1 ritenendo la condizione sospensiva collegata al pagamento non meramente potestativa; l'Ufficio aveva invocato il comma 3 per qualificare la condizione come meramente potestativa e pretendere la tassazione proporzionale.
Cass. civ., sentenza n. 14470/2018 (giurisprudenza citata dall'Ufficio)
La Corte di cassazione menzionata dall'Ufficio sostiene in alcuni casi la qualificazione della condizione come potestativa; la Commissione tuttavia ha distinto tra potestatività 'vera e propria' (arbitrio assoluto) e potestatività ordinaria (scelta che comporta sacrificio o valutazioni complesse), ritenendo che il caso concreto non rientri nella prima categoria.
Massime di principio
- Se l'effetto dell'atto dipende da un pagamento o da un sacrificio economico (es. versamento del prezzo), la condizione è in genere qualificabile come condizione sospensiva non meramente potestativa: si applica l'imposta in misura fissa per la registrazione.
- La condizione si considera meramente potestativa solo quando l'adempimento dipende dal puro e semplice arbitrio della parte, senza onere economico o vincolo oggettivo che ne limiti la discrezionalità.
- In caso di contestazione sulla qualificazione della condizione, l'Amministrazione è tenuta a fornire prove concrete dell'avvenuto trasferimento (es. visura/atti della Conservatoria) per giustificare l'applicazione della tassazione proporzionale.
- Se più soggetti sono obbligati in solido, l'Ufficio può liquidare in via proporzionale ma deve tener conto di eventuali pagamenti effettuati dagli altri obbligati per evitare indebito arricchimento dell'Erario.
- La distinzione tra potestatività 'ordinaria' e 'meramente potestativa' è fattuale: il giudice valuta se la volontà richiesta comporta un sacrificio o dipende da cause esterne che escludono l'arbitrio assoluto.
- Nei casi analoghi è utile documentare l'assenza di trasferimento (visure ipotecarie, atti notarili) e dimostrare l'impossibilità/inefficacia dell'adempimento per ottenere l'applicazione dell'imposta fissa.
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