Sentenza del 23/02/2022 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune che richiedeva imposta, interessi e sanzioni su un terreno. Il ricorrente ha dedotto l'esenzione in quanto coltivatore diretto e conduttore del terreno. Il Comune ha contestato l'agevolazione sostenendo che la qualifica non poteva valere perché il contribuente era pensionato e pertanto non poteva essere applicata la finzione di considerare il terreno agricolo anziché area fabbricabile; il Comune ha richiamato art. 13 comma 2 (rimando all'art.2 del D.lgs. n.504/1992) e giurisprudenza precedente relativa all'ICI secondo cui la pensione inciderebbe sul diritto all'agevolazione.
La decisione
La CTP di Brescia aveva accolto il ricorso (sentenza n.606/2019). La Commissione d'appello ha rigettato l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente per complessivi euro 2.500,00. La Commissione ha motivato il rigetto richiamando la Risoluzione MEF 28/02/2018 n.1/DF che chiarisce che l'esenzione IMU per i terreni agricoli si applica anche ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola se continuano a svolgere effettivamente l'attività agricola, anche se già pensionati; ha altresì distinto la giurisprudenza ICI, ritenendola non automaticamente trasferibile all'IMU.
Norme richiamate
Risoluzione MEF 28 febbraio 2018 n.1/DF
"ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale."
La risoluzione conferma che l'esenzione IMU per i terreni agricoli si applica anche ai coltivatori diretti/IAP pensionati purché continuino effettivamente a svolgere l'attività agricola e risultino iscritti alla previdenza agricola; i terreni così posseduti e condotti sono considerati non fabbricabili.
Richiamato dal Comune per rimandare all'agevolazione prevista dall'art.2 del D.lgs. n.504/1992; la Commissione ha considerato che il richiamo normativo non giustifica l'applicazione automatica di principi formatisi sotto l'ICI quando contrastano con l'interpretazione vigente per l'IMU.
Norma storicamente collegata all'agevolazione per coltivatori diretti; richiamata nella controversia, ma la Corte territoriale ha privilegiato l'interpretazione aggiornata fornita dal MEF e la specificità del regime IMU.
Giurisprudenza Corte Costituzionale e Corte di Cassazione (riferimenti ICI)
La giurisprudenza riferita all'ICI, citata dal Comune, aveva prospettato che la pensione potesse incidere sulla percezione dell'agevolazione quando veniva meno l'effettiva produzione di reddito agricolo. Tuttavia la Commissione ha ritenuto tali precedenti non pienamente trasferibili all'IMU e subordinati alla verifica della continuazione effettiva dell'attività agricola.
Massime di principio
- La semplice condizione di pensionato non esclude automaticamente l'agevolazione IMU per i coltivatori diretti/IAP: occorre verificare se il soggetto continui effettivamente a svolgere l'attività agricola e sia iscritto alla previdenza agricola.
- Per ottenere/esercitare l'esenzione IMU su terreni agricoli è necessario provare la conduzione effettiva del fondo (iscrizione alla previdenza agricola, contributi agricoli, attività concreta di coltivazione), dato che l'esenzione è collegata all'uso agro-silvo-pastorale persistente.
- La giurisprudenza antecedente sull'ICI non è automaticamente vincolante per l'IMU: va considerata la normativa e le interpretazioni ministeriali specifiche (es. Risoluzione MEF 28/02/2018 n.1/DF).
- Il Comune che contesta l'agevolazione deve provare che l'interessato non svolge più in concreto l'attività agricola o che abbia un'attività prevalente incompatibile con l'iscrizione come coltivatore diretto/IAP.
- In fase probatoria è utile produrre documentazione come iscrizione alla previdenza agricola, versamenti contributivi agricoli, dichiarazioni agricole, pratiche colturali, costi e redditi agricoli, e qualsiasi atto che dimostri la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno.
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