Sentenza del 13/04/2016 n. 7204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava una cartella relativa a Irpef e Irap per l’anno 2000, per complessivi 113.048,54 euro, sostenendo che fosse nulla o illegittima perché le erano state notificate soltanto 2 delle 15 pagine e perché, di conseguenza, difettava di motivazione e la notifica era irrituale. La CTP di Lecco aveva confermato iscrizioni a ruolo per 58.824,62 euro e 5.577,42 euro, ritenendo rituale la notifica ma limitando la conferma agli importi ricavabili dai fogli ricevuti. La CTR Lombardia aveva invece accolto l’appello principale dell’agente della riscossione e respinto quello incidentale della contribuente, giudicando le pagine notificate sufficienti a motivare l’intero importo. In cassazione G.E.P. ha dedotto: (1) nullità della sentenza perché non riportava tutte le conclusioni e i motivi dell’appello incidentale; (2) omessa pronuncia sulla contestazione della notifica parziale; (3) violazione delle norme sulla motivazione e notifica degli atti, per avere considerato adeguata una cartella notificata solo in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni è normalmente una mera irregolarità, e nella specie non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva dato conto dell’appello incidentale e lo aveva espressamente rigettato nel dispositivo; la sentenza non era inoltre stata censurata per difetto di motivazione sui fatti decisivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito di diritto era formulato come interpello astratto e non coglieva la ratio della decisione. La CTR aveva rilevato che le due pagine notificate indicavano importo complessivo, periodo d’imposta, natura del controllo automatizzato ex art. 36-bis, la domanda di condono non perfezionata e il precedente avviso bonario con il residuo richiesto; la ricorrente non aveva contestato né tale contenuto né la sua idoneità motivazionale, ma soltanto la notifica parziale. La Corte ha precisato che era irrilevante l’affermazione della CTR secondo cui la contribuente avrebbe dovuto chiedere copia integrale all’Amministrazione finanziaria, non essendo quella affermazione un’autonoma ratio decisiva. G.E.P. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare la validità formale della sentenza, ma la Corte ha escluso che l’omessa riproduzione integrale delle conclusioni determini di per sé nullità.
Codice di procedura civile, art. 132
La mera incompletezza della parte della sentenza dedicata alle conclusioni delle parti non ne comporta automaticamente la nullità; occorre che abbia inciso concretamente sull’attività decisoria, producendo omissione di pronuncia o un vizio motivazionale rilevante.
Codice di procedura civile, art. 112
Non sussiste violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice dà conto dell’impugnazione incidentale e la rigetta espressamente nel dispositivo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7
Le disposizioni sono state richiamate dalla contribuente a sostegno della contestazione sulla motivazione e sulla comunicazione dell’atto; la Corte non ha però deciso nel merito una questione generale sulla sufficienza della notifica parziale, perché il motivo non censurava specificamente il contenuto delle pagine ricevute e la loro idoneità motivazionale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La disposizione, invocata dalla ricorrente sulla motivazione del provvedimento, non è stata oggetto di un esame di merito autonomo: la relativa censura è stata ritenuta inammissibile per formulazione astratta e mancata contestazione della ratio decidendi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
I suddetti giudici hanno quindi ritenuto che le pagine notificate alla contribuente fossero sufficienti, per il loro contenuto, a costituire idonea motivazione della cartella.
Nel caso concreto, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la motivazione è stata considerata adeguata perché le pagine effettivamente notificate indicavano gli elementi essenziali del debito e il percorso che aveva condotto alla richiesta del residuo.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata esclusivamente quale base per il deposito della memoria della ricorrente in cassazione; non fonda una distinta statuizione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 91
La soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Massime di principio
- La notifica di un atto in un numero di pagine inferiore a quello complessivo non determina automaticamente nullità: è decisivo verificare se quanto effettivamente ricevuto consenta di identificare il debito e comprenderne gli elementi essenziali.
- Chi contesta una decisione deve confrontarsi con la sua effettiva ragione decisiva. Se il giudice ha ritenuto adeguato il contenuto delle pagine notificate, non basta lamentare in astratto che la cartella fosse composta da più pagine: occorre contestare puntualmente perché le informazioni ricevute non fossero sufficienti.
- La mancata trascrizione integrale delle conclusioni o dei motivi delle parti nella sentenza, di regola, è un’irregolarità formale e non causa nullità, salvo che abbia concretamente determinato omissione di pronuncia o un difetto motivazionale su questioni decisive.
- Non vi è omessa pronuncia se il giudice identifica l’impugnazione incidentale e la rigetta espressamente nel dispositivo, anche se non ne riproduce in dettaglio tutti gli argomenti.
- Un quesito di diritto in cassazione non può limitarsi a chiedere una risposta astratta: deve collegare la regola giuridica invocata alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’affermazione secondo cui il destinatario avrebbe dovuto chiedere all’Amministrazione una copia integrale non è decisiva se la sentenza si fonda anche su un’autonoma ragione, come la sufficienza motivazionale delle pagine effettivamente notificate.
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