Sentenza del 13/04/2016 n. 85 - Corte Costituzionale
PA: organizzazione - regioni - giornalisti preposti all'ufficio stampa presso la presidenza della regione siciliana - necessità del concorso pubblico - carente motivazione sulla rilevanza della questione -inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Corte d'appello ha censurato l'art. 11, terzo comma, della legge regionale siciliana n. 79 del 1976, nella parte in cui consentiva di nominare e assumere i giornalisti dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione senza concorso. Ha prospettato la violazione degli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., perché l'assenza di una selezione comparativa avrebbe compromesso il buon andamento e determinato una disparità di trattamento rispetto agli altri aspiranti al pubblico impiego. La questione riguardava il reclamo contro la decisione del Tribunale di Palermo che aveva respinto le impugnative della cessazione degli incarichi, qualificata dai giornalisti come licenziamento; questi chiedevano la nullità o illegittimità del recesso e le tutele dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La decisione
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 marzo 2016, depositata il 13 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sulla fondatezza della denuncia di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ha rilevato anzitutto che la norma non imponeva necessariamente di qualificare il rapporto come subordinato o come pubblico impiego: il giudice rimettente non aveva adeguatamente considerato l'interpretazione alternativa del rapporto come collaborazione autonoma e fiduciaria. La concreta subordinazione eventualmente realizzatasi non era una conseguenza necessaria della norma e poteva invece comportare l'invalidità del rapporto; in tale ipotesi, la questione sarebbe stata irrilevante. Inoltre, l'ordinanza non aveva spiegato adeguatamente perché la norma censurata fosse ancora rilevante per la domanda di ricostituzione del rapporto, considerati l'abrogazione implicita e il successivo mutamento del quadro normativo. Non vi è stata quindi una decisione sul merito della legittimità del reclutamento senza concorso, né una pronuncia definitiva sulle pretese lavorative dei giornalisti.
Norme richiamate
Art. 11, terzo comma, legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79
Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 11 della L. n. 79 del 1976 non contiene alcuna indicazione dalla quale inferire, come conseguenza necessitata dal contenuto precettivo della norma, il connotato della subordinazione né, a fortiori, la costituzione di un rapporto di impiego pubblico.
La disposizione non determina necessariamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego. La qualificazione va motivata dal giudice alla luce della norma e non può essere desunta soltanto dalle concrete modalità con cui il rapporto si è svolto.
Legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 9
Viene espressamente previsto che tali uffici - che la L.R. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) aveva già configurato come uffici di diretta collaborazione - siano composti, sia da personale di ruolo, sia da personale esterno.
La disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni contempla una composizione possibile sia con personale di ruolo sia con personale esterno; il richiamo è rilevante per il mutato quadro normativo e per la necessità di motivare la perdurante rilevanza della questione relativa alla disciplina regionale precedente.
Art. 127 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2
La disposizione, insieme alla successiva disciplina statale, è indicata dalla Corte come parte del mutamento normativo che il giudice rimettente avrebbe dovuto considerare nel motivare la rilevanza della questione e la possibilità di ricostituire il rapporto secondo le condizioni originarie.
Art. 2126 del codice civile
Da tale invalidità discenderebbe, come rilevato dallo stesso giudice a quo, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2126 e 2129 del codice civile In tal caso, però, sarebbe esclusa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e verrebbe meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Se il rapporto fosse invalido perché instaurato in violazione delle regole imperative sulle assunzioni pubbliche, la disciplina del rapporto di fatto potrebbe trovare applicazione; in questa ipotesi, la norma regionale censurata non sarebbe necessaria per decidere la controversia e la questione costituzionale risulterebbe irrilevante.
Art. 2129 del codice civile
Da tale invalidità discenderebbe, come rilevato dallo stesso giudice a quo, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2126 e 2129 del codice civile In tal caso, però, sarebbe esclusa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e verrebbe meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
La disposizione è richiamata insieme all'art. 2126 c.c. quale disciplina applicabile, secondo il giudice rimettente, nell'ipotesi di invalidità del rapporto; ciò può rendere non rilevante la questione sulla norma regionale.
Art. 97, terzo comma, della Costituzione
Al contrario, ciò potrebbe determinare, in ipotesi, l'invalidità del rapporto di lavoro per violazione di quelle norme imperative, le quali pongono la condizione del pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché il divieto di procedere ad assunzioni di personale non di ruolo o fuori organico.
Il principio del concorso rileva per le assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, insieme ai divieti di assunzione di personale non di ruolo o fuori organico. La Corte, tuttavia, non decide nel merito se la disciplina regionale violi tale principio: dichiara la questione inammissibile per carenze nella motivazione sulla rilevanza e sulla qualificazione del rapporto.
Art. 3 della Costituzione
La norma costituzionale era invocata dal rimettente per la disparità di trattamento tra i giornalisti nominati senza concorso e la generalità degli aspiranti al pubblico impiego. La Corte non valuta nel merito tale censura, perché dichiara inammissibile la questione.
Massime di principio
- La concreta presenza di subordinazione (ad esempio orari, ordini, continuità e inserimento nell'organizzazione) non dimostra da sola che la legge che disciplina l'incarico imponga un rapporto subordinato: occorre distinguere la qualificazione normativa da quella del rapporto effettivamente svolto.
- Nel sollevare una questione incidentale, il giudice deve confrontarsi in modo motivato con le interpretazioni alternative plausibili della norma, soprattutto quando da esse dipende la necessità di applicarla nel giudizio principale.
- Se il rapporto concreto si discosta dal modello legale e risulta invalido per violazione di norme imperative sulle assunzioni pubbliche, la controversia può dover essere decisa applicando la disciplina del rapporto di fatto, senza applicare la norma censurata; in tal caso può mancare la rilevanza della questione costituzionale.
- Quando la domanda mira a ricostituire un rapporto secondo le condizioni originarie, il giudice deve spiegare perché la normativa successiva non impedisca o modifichi il risultato richiesto. L'omessa valutazione del mutamento normativo può rendere inammissibile la questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
- La decisione è processuale: l'inammissibilità non equivale a una pronuncia che autorizzi in generale l'assunzione senza concorso o che neghi in merito la violazione del principio costituzionale del concorso.
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