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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2010, somme indicate nei CUD e nelle buste paga come «trasferte Italia», senza ritenute fiscali o contributive. Riteneva che tali importi, corrisposti in misura corrispondente alle ore di straordinario, mascherassero retribuzione per lavoro straordinario e non autentici rimborsi esenti. DM ha impugnato l’accertamento deducendo, in rito, carenza di motivazione e mancata esibizione della delega alla firma; nel merito, ha sostenuto che le somme fossero trasferte, in subordine indennità di disagio o diarie di missione. Ha inoltre contestato le sanzioni, questione dichiarata nuova in appello.

La decisione

La CTP di Potenza, con sentenza n. 350 del 13 ottobre 2014, aveva rigettato il ricorso e condannato DM alle spese, rilevando che non era stata provata l’effettività delle trasferte. La CTR ha respinto l’appello: ha ritenuto che le censure riproponessero sostanzialmente le difese di primo grado senza confutare specificamente la sentenza e ha confermato che mancavano note spese dettagliate e giustificativi idonei a dimostrare viaggi e spese fuori dal territorio comunale. Gli incarichi e gli ordini di servizio erano generici; inoltre, i controlli indicavano che i lavoratori restavano nei reparti assegnati e che gli importi delle «trasferte» corrispondevano alle ore di straordinario. Sono state quindi respinte anche le qualificazioni alternative come lavoro da trasfertista, indennità di disagio o diaria di missione. L’eccezione relativa alle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria illustrativa in primo grado, anziché nel ricorso introduttivo. Le eccezioni procedurali reiterate sono state rinviate, per relationem, alla motivazione della CTP. Appello rigettato; spese del grado compensate integralmente. La richiesta di sospensione era stata respinta all’udienza del 23 febbraio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 5, del TUIR

    La lettura organica ed integrata dell'art.51 c.5 TUIR, ispirata dalle regole interpretative dettate dall'art.12 delle preleggi, evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il concetto di "indennità per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale su cui si impernia il rimborso cosiddetto forfettario esente da tassazione nei limiti prescritti dalla stessa norma - è strettamente connesso con quello delle spese di viaggio, di trasporto, di alloggio e di vitto, queste ultime considerate sia congiuntamente che disgiuntamente.

    L’esenzione per le indennità forfettarie di trasferta presuppone una trasferta effettiva fuori dal territorio comunale e va interpretata in relazione alle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Per fruire dell’esenzione occorre documentare la trasferta e le spese secondo le modalità rilevanti; non sono sufficienti incarichi generici o la sola indicazione in busta paga.

  • Art. 51, comma 6, del TUIR

    La CTR esclude che il contribuente avesse assunto il ruolo di trasfertista, poiché non risultava provato che svolgesse attività lavorativa al di fuori del territorio comunale. Il testo non riporta una specifica proposizione interpretativa del comma.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    La lettura organica ed integrata dell'art.51 c.5 TUIR, ispirata dalle regole interpretative dettate dall'art.12 delle preleggi, evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il concetto di "indennità per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale su cui si impernia il rimborso cosiddetto forfettario esente da tassazione nei limiti prescritti dalla stessa norma - è strettamente connesso con quello delle spese di viaggio, di trasporto, di alloggio e di vitto, queste ultime considerate sia congiuntamente che disgiuntamente.

    Il giudice applica i criteri interpretativi dell’art. 12 delle preleggi per leggere unitariamente la disciplina del rimborso forfettario e delle spese cui la trasferta si riferisce.

  • Art. 32 della legge n. 546/1992

    La questione sulle sanzioni, sollevata soltanto con memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo, è stata ritenuta inammissibile. Il testo applica la disposizione al momento di proposizione della questione, senza riportare una citazione testuale interpretativa della norma.

Massime di principio

  • Chi invoca l’esenzione fiscale per indennità o rimborsi di trasferta deve dimostrare che la trasferta fuori dal territorio comunale sia realmente avvenuta; la mera previsione contrattuale, l’ordine di servizio generico o la registrazione in busta paga non bastano.
  • Quando la disciplina collega l’esenzione a spese di viaggio, vitto e alloggio, è prudente conservare note spese nominative e dettagliate e i relativi giustificativi, coerenti per date e orari con gli incarichi. L’onere documentale non viene meno per ragioni di convenienza o costo organizzativo.
  • La corrispondenza tra gli importi qualificati come trasferte e quelli dovuti per straordinario, insieme alla prova che il lavoratore operava sempre nella sede o nel reparto assegnato, può sostenere la conclusione che le somme siano retribuzione e non rimborsi esenti.
  • In appello occorre contestare in modo specifico i passaggi della sentenza impugnata e indicare argomenti idonei a confutarli: riproporre le difese già respinte, senza critica mirata, può indebolire l’impugnazione anche quando questa superi il vaglio preliminare di ammissibilità.
  • Le questioni devono essere introdotte tempestivamente con l’atto processuale previsto: nel caso deciso, la contestazione sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché formulata per la prima volta con memoria illustrativa, anziché nel ricorso introduttivo.

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