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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Ires - Iva - Irap - processo verbale di constatazione - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - è necessario- mancato rispetto del contraddittorio - avviso di accertamento - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo perché emesso senza rispettare il contraddittorio e il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Il testo fornito non identifica il giudice, il grado, la data della decisione, gli importi contestati né le statuizioni sulle spese; non è quindi possibile precisare l’esito di eventuali ulteriori motivi o le disposizioni finali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per violazione del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La verifica era stata svolta «a tavolino» e, non essendo stato formato ed emesso un verbale di chiusura delle operazioni, non era stato garantito il termine di sessanta giorni per presentare osservazioni prima dell’emanazione dell’atto. La mancata interlocuzione avrebbe leso il diritto di difesa e violato anche i principi costituzionali e unionali richiamati nel testo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Di conseguenza, qualora l'amministrazione finanziaria emani l'avviso di accertamento in violazione del termine di sessanta giorni previsto per l'esercizio del contraddittorio con il contribuente, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/00, commette una violazione di legge che determina la nullità dell'atto impositivo stesso.

    Secondo il testo, l’Amministrazione deve consentire al contribuente il contraddittorio prima dell’avviso di accertamento e rispettare il termine di sessanta giorni; la violazione comporta la nullità dell’atto impositivo. Il diritto è riconosciuto anche per le verifiche svolte «a tavolino».

  • Artt. 3, 53 e 97 della Costituzione

    La mancata formazione ed emissione di un verbale di chiusura delle operazioni (come nel caso di specie) inibisce il diritto al contraddittorio, comprimendo quello alla difesa, in violazione di quanto disposto dai principi costituzionali, di cui agli artt. 97, 53 e 3 cost.

    La decisione riconduce la garanzia del contraddittorio e della difesa anche ai principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento dell’amministrazione, ravvisandone la violazione quando l’assenza del verbale conclusivo impedisce l’interlocuzione.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma è indicata nel testo tra quelle citate, ma non è riportato uno specifico passaggio della decisione che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.

  • Art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973

    La norma è indicata nel testo tra quelle citate, ma non è riportato uno specifico passaggio della decisione che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma è indicata nel testo tra quelle citate, ma non è riportato uno specifico passaggio della decisione che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione applicabile impone il contraddittorio prima dell’accertamento e un termine per le osservazioni, l’Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere gli esiti della verifica e di esprimersi prima di emanare l’atto.
  • Nel principio riportato, la verifica «a tavolino» non esclude il diritto al contraddittorio; l’assenza di un verbale di chiusura può impedirne l’esercizio e comprimere il diritto di difesa.
  • L’emanazione dell’avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni è considerata violazione di legge e determina la nullità dell’atto, secondo il principio enunciato nel testo.

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