Sentenza del 13/04/2016 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Riscossione - Notifica della cartella a contribuente in concordato preventivo - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica di una cartella esattoriale durante il concordato preventivo, invocando il divieto dell’art. 168, comma 1, della legge fallimentare, che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Il testo non specifica l’importo della cartella, le date, né gli ulteriori motivi eventualmente dedotti.
La decisione
La decisione ritiene legittima la notifica della cartella e inapplicabile, a tale attività, il divieto previsto dall’art. 168, comma 1, l. fall. La cartella ha funzione ricognitiva del credito e la sua notifica, di per sé, non produce effetti di riscossione né comporta un’azione esecutiva sul patrimonio; consente al destinatario di contestare il credito davanti al giudice tributario ed è necessaria anche per l’inserimento del credito erariale nella procedura. Il testo non riporta il giudice, il grado, l’esito della decisione impugnata o le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 168, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e dall’art. 33, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
I creditori di un imprenditore in concordato preventivo, che intendono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del creditore, incorrono nel divieto (a pena di nullità delle azioni esecutive) volto ad evitare la disgregazione del patrimonio dell'imprenditore, destinato all'attuazione del concordato preventivo.
Il divieto riguarda le azioni esecutive sul patrimonio del debitore e mira a conservarlo per l’attuazione del concordato. Non si estende alla mera notifica della cartella, che non costituisce di per sé un’azione esecutiva.
Massime di principio
- Durante il concordato preventivo, la sola notifica della cartella esattoriale non è vietata dal divieto di azioni esecutive: occorre distinguere l’accertamento e la comunicazione del credito dalla sua riscossione coattiva sul patrimonio.
- La notifica può essere funzionale a consentire al contribuente di contestare il credito davanti al giudice tributario e a permettere l’inserimento del credito erariale nella procedura concordataria.
- La legittimità della notifica non autorizza, da sola, l’avvio o la prosecuzione di atti esecutivi sul patrimonio, soggetti al divieto previsto dalla legge fallimentare.
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