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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 2084 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Fatture oggettivamente inesistenti - Soggetto emittente - Omesso versamento imposte - Rileva - Omessa presentazione dichiarazione - Rileva - Ente impositore - Presunzioni addotte - Efficacia probatoria - Sussiste - Soggetti utilizzatore - Rapporti commerciali intercorsi - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Scritture contabili - Omessa produzione - Rileva - Legittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della pretesa fiscale fondata sull’utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Le indagini avevano rilevato che l’emittente non aveva versato le imposte né presentato la dichiarazione dei redditi. L’utilizzatore contestava la pretesa, ma non aveva dimostrato l’effettività dei rapporti commerciali con l’emittente né prodotto in giudizio le scritture contabili idonee a documentarli.

La decisione

È stata ritenuta legittima la pretesa dell’Amministrazione. Gli elementi relativi all’omesso versamento delle imposte e all’omessa dichiarazione da parte dell’emittente costituiscono presunzioni efficaci; spettava quindi all’utilizzatore fornire prova contraria dell’effettività dei rapporti commerciali, anche mediante la produzione delle scritture contabili. Non risultano indicati nel testo importi, date, grado del giudizio, ulteriori motivi o statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La norma disciplina l’onere della prova: una volta che l’Amministrazione abbia addotto elementi presuntivi idonei a sostenere l’inesistenza delle operazioni, l’utilizzatore deve fornire elementi contrari che dimostrino l’effettività dei rapporti commerciali.

  • Art. 2710 c.c.

    La norma attribuisce rilievo probatorio alle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori. Nel caso descritto, la mancata produzione delle scritture è stata considerata rilevante rispetto all’onere dell’utilizzatore di documentare i rapporti commerciali contestati.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione supporta la contestazione di fatture oggettivamente inesistenti con elementi relativi alle irregolarità fiscali dell’emittente, tali circostanze possono fondare presunzioni a carico dell’utilizzatore.
  • In presenza di presunzioni sufficienti, l’utilizzatore deve offrire una prova concreta dell’effettività delle operazioni e dei rapporti commerciali; la sola contestazione della pretesa non basta.
  • Le scritture contabili possono essere decisive per dimostrare i rapporti commerciali. La loro mancata produzione può lasciare non assolto l’onere probatorio e condurre alla conferma della pretesa fiscale.

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