Sentenza del 13/04/2016 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con rettifica ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva ricostruito i risultati reddituali applicando percentuali di ricarico sul costo del venduto, sulla base di dati riferiti in larga parte all'anno 2010 e di un campione di articoli. EC srl contestava che il campione e le percentuali rispecchiassero la realtà aziendale; in subordine aveva prodotto un'elaborazione analitica, non contestata, che indicava un ricarico del 38%. Contestava inoltre il recupero relativo ad alcune fatture assoggettate ad aliquota IVA ordinaria, sostenendo di avere fornito le attestazioni degli acquirenti necessarie per l'aliquota agevolata. La CTP di Matera aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo invalida la ricostruzione induttiva basata sul ricarico e confermando alcuni rilievi sulle cessioni gratuite e sui costi. L'Agenzia ha impugnato tale decisione; il testo non specifica distinti motivi d'appello né riferisce una decisione autonoma sulle contestazioni IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con decisione del 28 maggio 2015, ha accolto l'appello dell'Ufficio solo in parte e ha fissato al 38% la percentuale di ricarico sul costo del venduto da utilizzare per determinare gli imponibili evasi. Ha ritenuto plausibile il metodo accertativo e legittimo l'avviso nel suo momento genetico, ma ha giudicato non adeguatamente motivato e da correggere il risultato concreto, valorizzando l'analisi aziendale prodotta dalla società e lo scostamento limitato rispetto alla ricostruzione dell'Ufficio. L'avviso resta quindi illegittimo in parte qua, con gli imponibili da rideterminare applicando il 38%. Non si è pronunciata sugli ulteriori capi della sentenza non espressamente impugnati. Spese integralmente compensate per complessità delle questioni e reciproca soccombenza.
Massime di principio
- Un accertamento fondato su percentuali di ricarico può essere ritenuto plausibile nel metodo, ma il risultato deve essere corretto se una ricostruzione analitica e non contestata della concreta attività aziendale fornisce una percentuale più attendibile.
- La contestazione del criterio di ricostruzione non comporta necessariamente l'annullamento integrale dell'accertamento: il giudice può conservarne il metodo e rideterminare gli imponibili sulla base degli elementi attendibili emersi in giudizio.
- La decisione ha valorizzato lo scostamento contenuto tra la percentuale dell'Ufficio e quella risultante dall'analisi aziendale; non stabilisce però una soglia generale di scostamento automaticamente accettabile.
- I capi della decisione di primo grado non specificamente impugnati restano fuori dall'esame del giudice d'appello.
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