Cassazione Civile, Ordinanza n. 27342/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato otto verbali di accertamento, per un importo complessivo di euro 759,04, relativi a transiti su una corsia preferenziale nel periodo maggio-luglio 2017. Sosteneva che il divieto di circolazione fosse stato ripristinato il 20 aprile 2017 dopo una sospensione, ma senza adeguata comunicazione all’utenza e senza segnaletica orizzontale e verticale sufficientemente visibile o aggiornata fino alla fine di luglio 2017. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul termine di costituzione e sulla decadenza dell’amministrazione, per avere il giudice ammesso documenti prodotti tardivamente dal Comune; 2) errata ripartizione dell’onere della prova e falsa applicazione delle norme sulle opposizioni a sanzioni amministrative, sostenendo che spettasse alla P.A. dimostrare la corretta percepibilità del divieto e della segnaletica, non al ricorrente dimostrare l’inidoneità dei cartelli; 3) violazione delle norme sulla motivazione e sull’art. 3 l. 689/1981, per non avere il giudice riconosciuto l’errore scusabile o la buona fede in ragione della asserita insufficienza della segnaletica e della presunta notorietà delle numerose infrazioni di altri utenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la controversia non riguardava la mera prova dell’infrazione, ma la dimostrazione di una situazione di fatto tale da impedire al conducente di percepire il ripristino della corsia preferenziale e la relativa segnaletica; rispetto a tale profilo, correttamente il giudice di merito aveva posto l’onere probatorio sull’opponente, mentre Roma Capitale aveva comunque prodotto documentazione idonea, incluse delibere di ripristino e comunicazioni all’utenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il richiamo al fatto notorio era inconferente e, comunque, la buona fede/errore scusabile in materia di illeciti amministrativi richiede un errore inevitabile, assistito da elementi positivi esterni e da prova a carico dell’opponente, prova che il giudice di merito ha ritenuto non raggiunta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
norma richiamata quale base dell’opposizione avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza della parte resistente in ordine alla produzione documentale tardiva
art. 7, comma 7, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dal ricorrente in tema di termini e costituzione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
la nozione di fatto notorio non consente di generalizzare situazioni particolari; vale per eventi generali e obiettivi
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove
l’onere della prova è distribuito in base alla natura dei fatti allegati: fatti costitutivi alla P.A., fatti impeditivi/estintivi all’opponente
art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689
l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo è integrato dalla colpa; la buona fede rileva solo se l’errore è inevitabile e incolpevole, e deve essere provata dall’opponente
art. 6, comma 11, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell’onere probatorio nelle opposizioni a sanzione amministrativa
art. 7, comma 10, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dal ricorrente in tema di prova nelle opposizioni a sanzioni amministrative
art. 79 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato dal ricorrente in relazione alla segnaletica stradale e alla percepibilità del divieto
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per vizio motivazionale
la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché contrario a principi di diritto già consolidati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell’opposizione a verbali per violazioni del codice della strada, quando la contestazione riguarda non la commissione materiale dell’infrazione ma la percepibilità concreta del divieto o della segnaletica, l’opponente deve provare l’inidoneità della segnaletica a rendere conoscibile il divieto.
- La P.A., quale attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; tuttavia l’opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che escludano la sua responsabilità.
- La documentazione strettamente riferibile all’accertamento dell’illecito può essere prodotta dall’amministrazione anche secondo termini non perentori; diversa è la documentazione ulteriore concernente profili preventivi o di comunicazione, la cui ammissibilità dipende dalla concreta disciplina processuale applicabile e dalla natura delle contestazioni.
- In materia di illeciti amministrativi, la buona fede o l’errore scusabile escludono la responsabilità solo se l’errore è inevitabile, sorretto da elementi positivi esterni e non evitabile con l’ordinaria diligenza.
- Il fatto notorio non può essere invocato per trasferire sul piano della notorietà situazioni particolari o localizzate, se non quando si tratti di eventi generali e obiettivi comunemente noti.
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