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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27329/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due soggetti avevano acquistato da una società costruttrice due unità immobiliari con contestuale accollo della quota di mutuo originariamente acceso dalla venditrice presso un istituto di credito. Successivamente scoprivano che, per le opere edilizie realizzate, era necessario un parere favorevole dell'ente di gestione del parco e che le istanze di sanatoria erano state rigettate, sicché agivano per la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita e di accollo e per la restituzione delle somme versate, chiamando in causa anche la banca. In primo grado la nullità veniva accolta, ma la domanda contro la banca veniva rigettata per difetto di adesione della stessa all'accollo. In appello gli originari attori ottenevano anche la condanna della banca alla restituzione di somme. La banca ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso su un capo coperto da giudicato interno, relativo alla mancata adesione della banca all'accollo; 2) violazione degli artt. 1243 e 2033 c.c. e delle norme processuali sul giudicato, sostenendo che, in assenza di adesione all'accollo, non era configurabile una ripetizione di indebito nei suoi confronti, perché il pagamento era stato eseguito dagli accollanti come terzi e l'unico eventuale rapporto restitutorio poteva riguardare la società venditrice/accollata; 3) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 324, 329, 342 c.p.c., per difetto di prova dei pagamenti dei quali si chiedeva la ripetizione; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo, e inammissibile il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso della banca, ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo e inammissibile il quarto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che sulla mancata adesione della banca all'accollo si era formato giudicato interno; pertanto, in presenza di un mero accollo interno, il pagamento effettuato dagli accollanti non poteva essere qualificato come indebito nei confronti del creditore bancario, difettando un rapporto obbligatorio diretto tra banca e accollanti. L'azione di ripetizione poteva essere rivolta, semmai, verso la società venditrice/accollata.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento eseguito in assenza di valido titolo nei confronti dell'accipiens; se manca un rapporto obbligatorio diretto tra banca e accollanti, il pagamento effettuato da questi ultimi non è ripetibile verso il creditore bancario.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di censura, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina dell'accollo e della ripetizione dell'indebito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre una pronuncia su questione non devoluta; la Corte però decide la controversia valorizzando il giudicato interno sulla mancata adesione della banca all'accollo.

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione del capo relativo all'assenza di adesione della banca all'accollo ha determinato la formazione del giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'acquiescenza e sui limiti dell'impugnazione; rileva nel ragionamento sul giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'appello e alla dedotta inidoneità dell'impugnazione a censurare il capo di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla banca per contestare la prova dei pagamenti oggetto di ripetizione; il motivo resta assorbito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove documentali da parte della Corte territoriale; il relativo motivo resta assorbito.

  • artt. 91, 324, 329, 342 c.p.c.

    Richiamati nel quarto motivo sulle spese di lite; il motivo è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Se il capo di sentenza che esclude l'adesione del creditore a un accollo non viene impugnato, su tale accertamento si forma giudicato interno e il giudice di appello non può rimetterlo in discussione.
  • Nel mero accollo interno, il pagamento dell'accollante è eseguito come pagamento di un terzo rispetto al creditore originario; in mancanza di adesione del creditore non nasce un rapporto obbligatorio diretto tra creditore e accollante.
  • La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del creditore presuppone che il pagamento sia stato eseguito in forza di un rapporto poi venuto meno; se il debitore originario resta comunque obbligato, il pagamento non è indebito verso il creditore.
  • La domanda di ripetizione relativa a somme versate in esecuzione di un accollo non accettato deve essere indirizzata, in linea di principio, verso il soggetto che rimane debitore nel rapporto originario o verso il soggetto che ha ricevuto il pagamento senza titolo, non verso il creditore estraneo all'accollo.

Come è indicizzato

MaterieAccollo ed espromissioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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