Cassazione Civile, Ordinanza n. 27321/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice principale e di alcuni garanti per il pagamento del saldo dovuto a seguito della revoca di un'apertura di credito. I fideiussori hanno proposto opposizione disconoscendo le firme apposte in calce alle fideiussioni prodotte in copia dalla creditrice. Nel corso dell'opposizione è stata chiesta verificazione della scrittura privata e il Tribunale ha disposto una consulenza grafologica, poi rinnovata con nomina di altro CTU. Il secondo consulente ha concluso per l'autografia delle firme dei due garanti e i giudici di merito hanno accolto tale esito, condannando i fideiussori in solido con la società debitrice. In appello i garanti hanno contestato: l'inammissibilità dichiarata dalla Corte territoriale, l'ammissione tardiva degli originali dei documenti già prodotti in copia nel monitorio, la nomina del CTP oltre il termine assegnato, l'asserita mancata prova del deposito delle fideiussioni e la qualificazione dei documenti come scritture autentiche. Con ricorso per cassazione hanno riproposto cinque motivi fondati su violazioni processuali e sostanziali, nonché su vizi motivazionali, insistendo soprattutto sulla preclusione alle produzioni documentali, sulla violazione del contraddittorio nella verificazione e sull'erroneo apprezzamento delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e per carenze di specificità, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato i motivi di gravame. Gli altri motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: è stata confermata la possibilità di produrre in giudizio, anche oltre il termine ex art. 183 c.p.c., i documenti già allegati al ricorso monitorio, perché non hanno natura di documenti nuovi; è stata confermata la discrezionalità del giudice di merito nella scelta di rinnovare la consulenza grafologica e nella selezione delle scritture di comparazione; è stato ribadito che il termine per nominare il consulente tecnico di parte è ordinatorio e che la consulenza di parte ha natura di mera allegazione difensiva. Le censure dirette a contestare l'esito della verificazione e la valutazione delle prove sono state giudicate come richieste di rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le censure d'appello non possono essere dichiarate inammissibili se, in concreto, la corte territoriale le ha esaminate nel merito; inoltre il motivo di ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e indicazione richiesti dalla norma processuale.
il deposito degli originali di documenti già prodotti in copia nel procedimento monitorio può essere ammesso anche oltre il termine assegnato per le produzioni documentali, perché non si tratta di documenti nuovi.
le doglianze formulate sono state ritenute, nella sostanza, dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, che può fondare il proprio convincimento sulle risultanze ritenute più attendibili.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse una autonoma regola decisoria nel caso concreto.
la censura sulla consulenza grafologica è stata respinta, ribadendo che le modalità di svolgimento dell'indagine tecnica rientrano nel perimetro del contraddittorio processuale garantito dal giudice.
la nomina del consulente tecnico di parte e la partecipazione tecnica al giudizio non sono soggette a una preclusione temporale assoluta quando il termine non sia espressamente perentorio.
il procedimento di verificazione della scrittura privata mira ad accertarne l'autenticità al fine di consentirne l'utilizzo nel processo.
il giudice di merito stabilisce liberamente quali scritture utilizzare per la comparazione, senza vincolo di priorità tra le fonti di accertamento.
richiamato nell'ambito delle censure sulla verificazione, senza che sia affermato un principio diverso da quello sull'accertamento dell'autenticità della scrittura disconosciuta.
la contestazione sull'uso delle scritture e sulla verificazione è stata respinta, ribadendo la discrezionalità del giudice nella gestione dell'istruttoria documentale.
la produzione tardiva degli originali dei documenti già in atti non integra, nel caso di specie, una nuova prova vietata in appello o nel giudizio di opposizione monitoria.
art. 24 Cost.
è stato richiamato a sostegno del diritto di difesa, che comprende la facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica e di interloquire sulla consulenza d'ufficio.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ritenuti rispettati dalla corte territoriale.
il motivo sulla autenticità delle scritture è stato respinto, non essendo decisivo il mancato formale richiamo all'autentica quando il giudice ha accertato l'autografia in base alla verificazione.
richiamato dalle parti, ma non idoneo a mutare l'esito sulla utilizzabilità dei documenti ai fini della comparazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
i documenti allegati al ricorso monitorio restano a disposizione dell'ingiunto fino alla scadenza del termine per proporre opposizione e, perciò, non sono qualificabili come documenti nuovi nei successivi sviluppi del processo.
richiamato solo indirettamente nella cornice delle contestazioni probatorie; la decisione si fonda sulla ripartizione del giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile il deposito successivo degli originali di documenti già prodotti in copia con il ricorso monitorio, perché tali documenti hanno già partecipato al contraddittorio e non possono considerarsi nuovi.
- Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel selezionare le scritture da porre a confronto e può utilizzare anche documenti prodotti dalla parte avversa, secondo il principio di acquisizione della prova.
- La mancata tempestiva contestazione della difformità tra copia e originale o dell'autenticità del materiale documentale può precludere una successiva censura incentrata su tale difformità.
- Il termine assegnato dal giudice per nominare il consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria, salvo espressa previsione di perentorietà; la nomina tardiva non è quindi, di regola, invalida.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico e non ha autonomo valore probatorio: se non espressamente confutata dal giudice, può ritenersi implicitamente disattesa.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si deducano specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti nei limiti del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27323/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27326/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27328/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27329/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27330/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27333/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →