Cassazione Civile, Ordinanza n. 27330/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione IRES, IRAP e IVA per costi e imposta detraibile riferiti a rapporti intrattenuti con una società ritenuta mera "cartiera", dunque con operazioni commerciali contestate come inesistenti. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR aveva rigettato l'impugnazione ritenendo provata l'effettività delle operazioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva esaminato solo il profilo dell'inesistenza oggettiva delle operazioni senza pronunciarsi sul diverso profilo della loro inesistenza soggettiva e sulle conseguenze in tema di detraibilità IVA; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi eurounitari in materia di IVA.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso per un errore materiale nella relata di notifica, ritenendo che non avesse impedito alla controparte di comprendere le censure e difendersi. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare il profilo decisivo della inesistenza soggettiva delle operazioni, limitandosi alla sola verifica dell'effettività oggettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, per un nuovo esame del merito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza di merito deve contenere la motivazione; la sua omissione o apparente trattazione di un profilo decisivo può integrare nullità.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di esaminare un profilo devoluto e decisivo della controversia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere adeguatamente motivata, con esposizione delle ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per violazione di norme processuali che incidono sulla motivazione e sulla pronuncia.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il motivo assorbito riguardava il diritto alla detrazione IVA in relazione alle operazioni contestate.
art. 2697 c.c.
Il motivo assorbito riguardava la ripartizione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della detrazione e sull'effettività delle operazioni.
art. 2727 c.c.
Il motivo assorbito riguardava il ricorso alle presunzioni per dimostrare la fittizietà delle operazioni.
art. 2729 c.c.
Il motivo assorbito riguardava la valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti in materia fiscale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni commerciali come fittizie sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, il giudice di merito deve esaminare e motivare su entrambi i profili, non potendo arrestarsi alla sola effettività materiale dell'operazione.
- L'omessa considerazione di un profilo decisivo devoluto con l'appello integra vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'obbligo di pronuncia.
- Un errore materiale nella relata di notifica del ricorso per cassazione non comporta nullità quando, dal complesso dell'atto, la controparte abbia potuto comprendere chiaramente l'oggetto dell'impugnazione e difendersi efficacemente.
- L'accertamento dell'inesistenza soggettiva delle operazioni rileva autonomamente ai fini della detraibilità IVA e richiede una valutazione specifica, distinta da quella sulla sola esistenza oggettiva delle prestazioni.
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