Cassazione Civile, Ordinanza n. 27328/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assuntore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, del concordato fallimentare proposto dall'assuntore di una società in fallimento. La reclamante, dichiarata fallita per ripercussione del fallimento della società, ha impugnato il decreto di omologazione davanti alla Corte d'appello; quest'ultima ha dichiarato inammissibile il reclamo perché ritenuto tardivo, assumendo che nel procedimento ex art. 131 l. fall. non operi la sospensione feriale dei termini. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità del decreto d'appello per motivazione carente o apparente, lamentando che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente un precedente relativo al diverso termine dell'opposizione ex art. 129 l. fall.; dall'altro la violazione o falsa applicazione degli artt. 131 e 36-bis l. fall., sostenendo che il reclamo contro il decreto di omologazione non sarebbe soggetto alla deroga alla sospensione feriale prevista dall'art. 36-bis l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché nei vizi processuali non è consentito censurare la decisione per omessa o apparente motivazione in sede di legittimità, potendo la Corte integrare direttamente la motivazione. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui anche il reclamo ex art. 131 l. fall. nel procedimento di omologazione del concordato fallimentare non beneficia della sospensione feriale, in ragione del richiamo al procedimento endofallimentare disciplinato dagli artt. 26 e 36 l. fall. e della ratio acceleratoria dell'art. 36-bis l. fall. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando investe un error in procedendo, perché in cassazione la Corte può accertare direttamente il vizio processuale e integrare la motivazione.
Il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato fallimentare è ricompreso nel procedimento endofallimentare e, secondo la decisione, è soggetto al medesimo regime di non sospensione feriale dei termini.
L'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare rientra nel procedimento richiamato dall'art. 26 l. fall. e dunque nei termini processuali sottratti alla sospensione feriale.
"tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale"
La norma introduce una deroga espressa alla sospensione feriale per i termini processuali del procedimento concorsuale richiamato, rispondendo a finalità acceleratorie.
La regola generale della sospensione dei termini nel periodo feriale cede di fronte alla disciplina speciale dell'art. 36-bis l. fall. nei procedimenti endofallimentari considerati.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
La disciplina generale della sospensione feriale non opera nei procedimenti esclusi dalla normativa speciale richiamata.
Costituisce il riferimento procedurale cui l'art. 36-bis collega la sottrazione alla sospensione feriale dei termini.
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Non trova applicazione quando interviene la specifica deroga prevista dall'art. 36-bis l. fall.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione del concordato fallimentare, la disciplina speciale della legge fallimentare può escludere la sospensione feriale non solo per l'opposizione all'omologazione, ma anche per il reclamo avverso il decreto di omologa, quando entrambe le fasi appartengano al medesimo procedimento endoconcorsuale.
- Quando il legislatore prevede espressamente che tutti i termini processuali di un determinato procedimento non sono soggetti alla sospensione feriale, tale deroga si estende alle diverse fasi e ai diversi gradi dello stesso procedimento, salvo una diversa e chiara previsione normativa.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente o carente non è il mezzo corretto per denunciare un error in procedendo, poiché la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti e correggere o integrare la motivazione del giudice di merito.
- La finalità acceleratoria delle procedure concorsuali giustifica un'interpretazione unitaria dei termini processuali, evitando regimi temporali differenziati all'interno dello stesso percorso procedimentale.
- In presenza di una disciplina speciale che sottrae un procedimento alla sospensione feriale, non possono prevalere la regola generale della legge sulla sospensione dei termini né il richiamo alle norme ordinarie sull'ordinamento giudiziario.
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