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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27323/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da una compravendita immobiliare in cui l'acquirente aveva ottenuto un mutuo da una banca per pagare il prezzo alla venditrice; secondo gli accordi, la venditrice avrebbe dovuto estinguere il proprio precedente mutuo e ottenere la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile. Il pagamento del prezzo fu eseguito dalla banca, ma l'ipoteca non risultò cancellata. L'acquirente agì quindi contro venditrice, banca e notaio, ottenendo in primo grado la condanna in solido della banca e della venditrice al risarcimento del danno. La banca impugnò la sentenza deducendo, in sintesi: omessa pronuncia sulla domanda di manleva/regresso verso la venditrice; violazione delle norme sui rapporti interni tra condebitori solidali e della buona fede, sostenendo che la venditrice si fosse resa inadempiente e avesse trattenuto indebitamente la somma destinata all'estinzione dell'ipoteca; errata interpretazione del complessivo assetto negoziale; omesso esame di fatti decisivi relativi alla condotta della venditrice; violazione delle norme sulla prestazione al terzo e sulla ripetizione dell'indebito; erronea condanna alle spese in favore del notaio. La Corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo, in sostanza, insussistente il diritto di regresso perché la condotta della venditrice non avrebbe inciso causalmente sull'inadempimento della banca. In cassazione la banca ha censurato tale impostazione, sostenendo che tra condebitori solidali il regresso opera comunque nei rapporti interni e che, essendo state entrambe le obbligazioni orientate alla cancellazione dell'ipoteca, la banca avrebbe dovuto essere manlevata almeno per la quota di spettanza della venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo, rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente escluso il regresso della banca verso la venditrice valorizzando la pretesa irrilevanza causale della condotta di quest'ultima. La Cassazione ha affermato che, una volta accertata la responsabilità solidale di banca e venditrice verso l'acquirente per distinti inadempimenti convergenti nello stesso risultato lesivo, nei rapporti interni tra condebitori solidali torna a operare il criterio della parzialità dell'obbligazione e il regresso non può essere negato per il solo fatto che la condotta del convenuto in regresso non sia stata causalmente efficiente rispetto all'inadempimento dell'altro. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, quarto, quinto e sesto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva comunque affrontato la questione interpretando la sentenza di primo grado come rigetto implicito della domanda di manleva.

  • artt. 1298 c.c. e 1299 c.c.

    Nel rapporto interno tra condebitori solidali, cessata la solidarietà verso il creditore, opera la ripartizione interna del carico della prestazione e il diritto di regresso serve a riequilibrare il peso dell'adempimento tra i coobbligati.

  • artt. 1218 c.c. e ss.

    Sono richiamati per l'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'operazione negoziale.

  • artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.

    Sono evocati dalla ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della venditrice.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere la lettura unitaria dell'assetto negoziale complessivo in cui si inseriva il rapporto tra le parti.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    Richiamati come criteri ermeneutici per interpretare le clausole contrattuali in modo coordinato e non atomistico.

  • art. 1188 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la prestazione dovesse essere eseguita verso il terzo indicato dal creditore.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per la ripetizione dell'indebito, ma la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile nella fattispecie esaminata.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso l'azione generale di arricchimento perché, secondo la sua ricostruzione, era esperibile la ripetizione dell'indebito; la Cassazione non decide sul punto perché assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla condanna in favore del notaio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, senza autonoma decisione per assorbimento.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, senza autonoma decisione per assorbimento.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tra condebitori solidali, la domanda di regresso o manleva proposta da uno di essi non può essere negata solo perché la sua condotta non abbia inciso causalmente sull'inadempimento dell'altro; ciò che conta è che entrambi siano responsabili verso il creditore per titoli diversi e che l'obbligazione esterna abbia natura solidale.
  • Nei rapporti interni tra condebitori solidali, la solidarietà rileva verso il creditore ma viene meno ai fini del riparto interno, dove torna decisivo il principio della parzialità dell'obbligazione e del riequilibrio del carico tra i debitori.
  • Quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda principale e condannato in solido più soggetti, il giudice d'appello deve verificare autonomamente la domanda di regresso/manleva proposta da uno dei coobbligati, senza risolverla per mera implicazione sul presupposto dell'accoglimento della domanda principale.
  • In tema di interpretazione del decisum e delle domande, il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice di appello ha comunque reso una statuizione, anche implicita, sul punto controverso.
  • Se la responsabilità solidale deriva da distinti inadempimenti convergenti nel medesimo risultato dannoso, il regresso tra coobbligati non può essere escluso invocando l'assenza di efficienza causale della condotta del debitore in regresso rispetto all'altrui inadempimento, salvo che emerga un diverso assetto dell'obbligazione posto nell'esclusivo interesse di uno dei debitori.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoRisoluzione del contratto

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