Cassazione Civile, Ordinanza n. 27326/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso della maggiore IRPEF versata dal contribuente per gli anni 2013-2016. Il contribuente aveva prestato servizio come medico radiologo presso una ASL e contestava che i compensi relativi a prestazioni già rese fossero stati assoggettati a ritenuta con aliquota ordinaria invece che al regime di tassazione separata. La C.T.P. aveva respinto il ricorso, ma la C.T.R. del Lazio - Latina aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non fisiologico il ritardo nella corresponsione degli emolumenti da parte del datore di lavoro pubblico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente apprezzato la portata del ritardo e che, in ogni caso, esso fosse fisiologico e legato alle procedure di liquidazione. La Corte ha anche affrontato il tema della tempestività del ricorso, affermando che la notificazione della sentenza d'appello, ai fini del termine breve, andava eseguita nei confronti dell'amministrazione e non dell'Avvocatura erariale non costituita in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo, ma ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la censura nella parte in cui mira a ottenere una rivalutazione del merito sulla non fisiologicità del ritardo, perché ciò richiederebbe un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non una violazione di legge. È infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, poiché la C.T.R. ha applicato correttamente il principio secondo cui il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti, se dovuto alle procedure di liquidazione, non rileva ai fini della tassazione separata; inoltre, in fatto, il giudice di merito ha accertato che l'Agenzia non aveva dimostrato che il ritardo fosse fisiologico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e con esclusione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
Il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti ai dipendenti, legato alle procedure di liquidazione, non rileva ai fini della tassazione separata; rileva invece un ritardo non fisiologico, da accertarsi in fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge può essere dedotta solo nei limiti propri del vizio denunciato, non per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La critica all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito è veicolabile, nei limiti consentiti, solo come omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di tassazione separata degli emolumenti da lavoro dipendente, il ritardo fisiologico nel pagamento, quando dipende dalle ordinarie procedure amministrative di liquidazione, non integra il presupposto per applicare un diverso regime fiscale o per riconoscere il rimborso dell'imposta versata secondo l'ordinario.
- La censura con cui si contesti l'apprezzamento del giudice di merito sulla fisiologicità o meno del ritardo di pagamento non può essere proposta come violazione di legge, ma richiede la deduzione di un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Spetta al contribuente che chiede il rimborso e, correlativamente, alla parte che contesta l'accoglimento della domanda dimostrare i fatti rilevanti ai fini del regime fiscale invocato, incluso il carattere non fisiologico del ritardo ove tale elemento sia decisivo per la tassazione separata.
- La notificazione della sentenza d'appello, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, va eseguita nei confronti del soggetto effettivamente parte del giudizio di appello; se l'Avvocatura erariale non si è costituita in secondo grado, la notificazione a quest'ultima non è idonea a far decorrere il termine breve per l'amministrazione.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio quando la decisione di merito abbia già compiuto un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
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