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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33298/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento notificati da Roma Capitale per omesso versamento, per l'anno 2015, di IMU e TASI relative a immobili del contribuente qualificati come "beni merce". Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, che gli immobili erano esenti da IMU, che la motivazione degli avvisi fosse insufficiente, che alcuni fabbricati non fossero imponibili perché ancora in costruzione, inutilizzabili, demoliti o alienati, e che vi fossero vizi processuali nella costituzione e produzione documentale della resistente. La Corte di secondo grado aveva rigettato l'appello, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi e affermando che l'esenzione richiedesse la tempestiva dichiarazione annuale a pena di decadenza. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione carente/contraddittoria sul tema della richiesta di esenzione per i beni merce; 2) violazione dell'art. 53 Cost. e della disciplina IMU per avere ritenuto costitutiva la dichiarazione annuale; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi per avere ritenuto adeguata la motivazione degli atti impositivi; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi relativi alla non imponibilità di alcuni fabbricati in ragione delle loro concrete caratteristiche; 5) violazione di norme processuali tributarie e civilistiche per asserita tardività della costituzione di Roma Capitale e inammissibilità della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, rigettando gli altri. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'esenzione IMU per i beni merce, confermando che la dichiarazione IMU annuale è condizione necessaria per fruire del beneficio e che non può essere sostituita dalla mera conoscenza dei fatti da parte del Comune; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione degli avvisi di accertamento e infondata la censura sulla costituzione tardiva della resistente. Ha invece ravvisato un'omessa pronuncia della sentenza impugnata sui motivi di appello concernenti la concreta imponibilità di alcuni fabbricati che, secondo il contribuente, erano ancora in costruzione, inutilizzabili, demoliti o venduti nel corso dell'anno di riferimento. Per tale ragione la sentenza è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e per valutare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte precisa che tale vizio riguarda le questioni di merito e non le eccezioni pregiudiziali di rito.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro della motivazione della sentenza: la mancanza o apparenza della motivazione può determinare nullità solo se non è possibile ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 1, comma 751, L. 160/2019

    Richiamato dalla sentenza impugnata e dalla Corte; non è ritenuto idoneo ad abrogare l'obbligo dichiarativo per l'esenzione IMU dei beni merce.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013

    La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria, a pena di decadenza, per ottenere l'esenzione IMU sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente per contestare la natura costitutiva della dichiarazione annuale, ma la censura è rigettata.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, in combinato con l'art. 7 L. 212/2000.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione dell'avviso è ritenuta sufficiente quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa e di contestarla nel merito.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    La costituzione del resistente oltre il termine comporta decadenza solo da eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il diritto della parte resistente di difendersi e produrre documenti nei limiti previsti dal rito tributario.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale termine per il deposito documentale nel processo tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per escludere l'interesse all'impugnazione in mancanza di un concreto pregiudizio derivante dalla dedotta tardività della costituzione della resistente.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato a fondamento della possibilità di correggere o decidere la causa nel merito quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di IMU sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, l'esenzione richiede la presentazione della dichiarazione prevista dalla disciplina speciale; la conoscenza di fatto della situazione da parte del Comune non sostituisce l'adempimento dichiarativo.
  • L'obbligo dichiarativo per i beni merce deve essere assolto con riferimento a ciascuna annualità per la quale si invoca l'esenzione, poiché le condizioni agevolative sono variabili nel tempo e devono essere portate annualmente a conoscenza dell'ente impositore.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria, consentendo al contribuente di comprendere e contestare an e quantum dell'imposta; non è necessario che l'atto anticipi tutte le possibili ragioni di esenzione non dedotte dal contribuente.
  • La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi; tuttavia, se la questione è comunque risolvibile in diritto senza ulteriori accertamenti, la Cassazione può correggere la decisione o decidere nel merito nei limiti consentiti dall'art. 384 c.p.c.
  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia rileva in relazione ai motivi di merito non esaminati; la tardiva costituzione della parte resistente incide soltanto sulle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e non comporta automaticamente nullità o lesione dell'interesse ad agire in cassazione in assenza di concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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