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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto serbato sull’istanza di rimborso presentata da un contribuente residente nell’area interessata da eventi sismici/vulcanici in Sicilia, che chiedeva la restituzione del 50% delle imposte versate per gli anni 2002-2005 sulla base dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 e della disciplina emergenziale collegata. Il contribuente aveva depositato l’istanza il 29/12/2010. In primo grado la domanda era stata respinta per tardività, ritenendosi applicabile il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 decorrente, al più tardi, dal 30/6/2008. In appello, la CTR aveva invece accolto la pretesa ritenendo che il termine decorresse dal 1/1/2009 o comunque dal 31/12/2010, valorizzando anche la proroga dello stato di emergenza disposta dal D.P.C.M. 25/7/2008. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, dell’art. 36-bis D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008 e del D.P.C.M. 25/7/2008, sostenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso decorreva non dalla proroga dello stato di emergenza ma dall’entrata in vigore della legge di conversione e comunque dal momento in cui era sorto il diritto alla restituzione, con conseguente tardività dell’istanza del 2010.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha chiarito che, per le istanze di rimborso fondate sull’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, il termine di decadenza applicabile è quello biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal 1/1/2007, data di entrata in vigore della legge che ha fatto sorgere il diritto restitutorio. I successivi interventi normativi e il D.P.C.M. richiamato non incidono sulla decorrenza del termine per il rimborso, perché si limitano a prorogare gli adempimenti o lo stato di emergenza senza spostare il dies a quo del diritto alla restituzione. Poiché l’istanza era stata presentata solo il 29/12/2010, essa è stata ritenuta ampiamente tardiva. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Costituisce la disciplina residuale e di chiusura per le domande di rimborso quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento; il termine decorre dal momento in cui si verifica il presupposto restitutorio.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    "è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007"

    È la norma che introduce il beneficio agevolativo e fa sorgere il correlato diritto alla restituzione per chi abbia già pagato l’imposta in eccedenza; per il rimborso il dies a quo è l’entrata in vigore della legge (1/1/2007).

  • art. 36-bis D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    "30 giugno 2007" sostituito con "30 giugno 2008"

    Proroga il termine per la definizione della posizione tributaria, ma non sposta il momento iniziale del termine biennale per l’istanza di rimborso.

  • D.P.C.M. 25/7/2008

    "sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza"

    Si limita a prorogare lo stato di emergenza per specifici eventi naturali; non incide sul termine per presentare la domanda di rimborso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Si applica solo quando il versamento non era dovuto fin dall’origine; non è la disciplina pertinente quando il diritto alla restituzione nasce successivamente per effetto di ius superveniens.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    È richiamato solo per escluderne l’applicazione analogica: in quella disciplina il legislatore ha espressamente fissato il dies a quo del biennio, mentre nel caso in esame manca un simile intervento.

Massime di principio

  • Per le domande di rimborso fondate su una disposizione sopravvenuta che rende non dovuta ex post un’imposta già versata, il termine di decadenza applicabile è quello biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dalla data di entrata in vigore della norma che fa sorgere il diritto restitutorio.
  • Le proroghe del termine per regolarizzare la posizione tributaria o le proroghe dello stato di emergenza non incidono, di regola, sul dies a quo del termine per chiedere il rimborso, salvo che il legislatore abbia espressamente previsto una diversa decorrenza.
  • La disciplina del rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 opera solo quando il pagamento non era dovuto originariamente; se invece l’indebito nasce per effetto di una normativa successiva, prevale la regola residuale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando direttamente la domanda originaria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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