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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Alcuni proprietari e abitanti di immobili siti in edifici condominiali prossimi a via del Foro Italico in Roma avevano convenuto Roma Capitale deducendo immissioni intollerabili di rumore e di polveri sottili prodotte dal traffico veicolare della tangenziale est, chiedendo sia misure idonee a far cessare il fenomeno sia il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili per alcuni attori e aveva ritenuto sufficiente, in luogo di barriere fonoassorbenti, l’installazione di finestre autoventilanti a cura dei privati. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame degli attori, condannando Roma Capitale anche a predisporre un limite di velocità di 30 km/h nel tratto stradale interessato, a installare pannelli fonoassorbenti e a pagare € 10.000 per ciascun attore. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione degli atti con riguardo alle polveri sottili, sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento su rilievi ARPA relativi a zona limitrofa e non agli immobili di causa; 2) violazione delle regole sui poteri tra giudice e amministrazione e dell’art. 142 cod. strada, assumendo che la scelta del limite di velocità rientra nella discrezionalità dell’ente proprietario della strada; 3) omesso esame ed erronea valutazione in relazione alla condanna ai pannelli fonoassorbenti; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per aver liquidato equitativamente un danno non patrimoniale senza adeguata prova del danno stesso; 5) violazione delle norme successorie e dell’art. 110 c.p.c., per asserita indebita estensione del risarcimento anche agli eredi subentrati in corso di causa e per una presunta discrasia tra motivazione e dispositivo circa i beneficiari della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo il primo diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, il terzo privo di incidenza autonoma rispetto alla diversa statuizione sulle polveri sottili, e il quarto mal costruito come violazione dell’art. 2697 c.c. pur censurando in realtà la valutazione delle prove e la liquidazione equitativa. Ha respinto nel merito il secondo motivo, affermando che il giudice ordinario può condannare la pubblica amministrazione anche a un facere per ricondurre le immissioni intollerabili entro la soglia di tollerabilità, trattandosi di attività materiale soggetta al neminem laedere e non di sindacato su atti autoritativi; ha respinto anche il quinto motivo, ritenendo non insanabile la pretesa divergenza tra motivazione e dispositivo e interpretando il decisum nel senso che il risarcimento è dovuto ai singoli attori originari, non genericamente a tutti gli appellanti o ai loro eredi per effetto moltiplicativo. Roma Capitale è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non è ammissibile una censura che miri solo a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove o delle argomentazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; va denunciata solo una reale falsa applicazione della norma invocata.

  • art. 142 cod. strada

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere la competenza dell’ente proprietario della strada in tema di limiti di velocità, ma la Corte precisa che il caso riguardava una condanna a un facere quale rimedio contro immissioni intollerabili, non il sindacato su un provvedimento amministrativo.

  • art. 2058 c.c.

    La condanna a porre in essere misure materiali idonee a eliminare o ridurre le immissioni intollerabili è ricondotta al rimedio in forma specifica, compatibile con la tutela del danneggiato contro la P.A.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove o la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 110 c.p.c.

    Il subentro degli eredi non determina di per sé una moltiplicazione del credito risarcitorio, che resta ancorato alla posizione sostanziale originaria dedotta in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Viene richiamato per escludere che la condanna in esame invada i limiti esterni della giurisdizione, trattandosi di tutela di diritti soggettivi contro condotte materiali della P.A.

Massime di principio

  • In materia di immissioni intollerabili, il giudice ordinario può condannare anche una pubblica amministrazione non solo al risarcimento del danno, ma pure all’adozione di misure materiali di contenimento o eliminazione del pregiudizio, quando la domanda investa attività soggette al principio del neminem laedere e non scelte autoritative discrezionali.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico controverso e decisivo; non consente di rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dal giudice sulle prove acquisite.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; se la doglianza riguarda invece la valutazione delle risultanze istruttorie o la quantificazione del danno, il rimedio corretto è semmai il vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando dispositivo e motivazione presentano una possibile divergenza, la sentenza va letta complessivamente; la nullità sussiste solo se il contrasto è insanabile e impedisce di ricostruire la reale volontà decisoria.
  • Nei rapporti risarcitori, il subentro degli eredi nel processo non comporta automaticamente una duplicazione del credito: occorre verificare a quale posizione sostanziale si riferisca il diritto azionato e chi ne sia effettivamente titolare.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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