Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Alcuni proprietari e abitanti di immobili siti in edifici condominiali prossimi a via del Foro Italico in Roma avevano convenuto Roma Capitale deducendo immissioni intollerabili di rumore e di polveri sottili prodotte dal traffico veicolare della tangenziale est, chiedendo sia misure idonee a far cessare il fenomeno sia il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili per alcuni attori e aveva ritenuto sufficiente, in luogo di barriere fonoassorbenti, l’installazione di finestre autoventilanti a cura dei privati. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame degli attori, condannando Roma Capitale anche a predisporre un limite di velocità di 30 km/h nel tratto stradale interessato, a installare pannelli fonoassorbenti e a pagare € 10.000 per ciascun attore. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione degli atti con riguardo alle polveri sottili, sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento su rilievi ARPA relativi a zona limitrofa e non agli immobili di causa; 2) violazione delle regole sui poteri tra giudice e amministrazione e dell’art. 142 cod. strada, assumendo che la scelta del limite di velocità rientra nella discrezionalità dell’ente proprietario della strada; 3) omesso esame ed erronea valutazione in relazione alla condanna ai pannelli fonoassorbenti; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per aver liquidato equitativamente un danno non patrimoniale senza adeguata prova del danno stesso; 5) violazione delle norme successorie e dell’art. 110 c.p.c., per asserita indebita estensione del risarcimento anche agli eredi subentrati in corso di causa e per una presunta discrasia tra motivazione e dispositivo circa i beneficiari della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo il primo diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, il terzo privo di incidenza autonoma rispetto alla diversa statuizione sulle polveri sottili, e il quarto mal costruito come violazione dell’art. 2697 c.c. pur censurando in realtà la valutazione delle prove e la liquidazione equitativa. Ha respinto nel merito il secondo motivo, affermando che il giudice ordinario può condannare la pubblica amministrazione anche a un facere per ricondurre le immissioni intollerabili entro la soglia di tollerabilità, trattandosi di attività materiale soggetta al neminem laedere e non di sindacato su atti autoritativi; ha respinto anche il quinto motivo, ritenendo non insanabile la pretesa divergenza tra motivazione e dispositivo e interpretando il decisum nel senso che il risarcimento è dovuto ai singoli attori originari, non genericamente a tutti gli appellanti o ai loro eredi per effetto moltiplicativo. Roma Capitale è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non è ammissibile una censura che miri solo a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove o delle argomentazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; va denunciata solo una reale falsa applicazione della norma invocata.
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere la competenza dell’ente proprietario della strada in tema di limiti di velocità, ma la Corte precisa che il caso riguardava una condanna a un facere quale rimedio contro immissioni intollerabili, non il sindacato su un provvedimento amministrativo.
La condanna a porre in essere misure materiali idonee a eliminare o ridurre le immissioni intollerabili è ricondotta al rimedio in forma specifica, compatibile con la tutela del danneggiato contro la P.A.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove o la liquidazione equitativa del danno.
Il subentro degli eredi non determina di per sé una moltiplicazione del credito risarcitorio, che resta ancorato alla posizione sostanziale originaria dedotta in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Viene richiamato per escludere che la condanna in esame invada i limiti esterni della giurisdizione, trattandosi di tutela di diritti soggettivi contro condotte materiali della P.A.
Massime di principio
- In materia di immissioni intollerabili, il giudice ordinario può condannare anche una pubblica amministrazione non solo al risarcimento del danno, ma pure all’adozione di misure materiali di contenimento o eliminazione del pregiudizio, quando la domanda investa attività soggette al principio del neminem laedere e non scelte autoritative discrezionali.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico controverso e decisivo; non consente di rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dal giudice sulle prove acquisite.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; se la doglianza riguarda invece la valutazione delle risultanze istruttorie o la quantificazione del danno, il rimedio corretto è semmai il vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando dispositivo e motivazione presentano una possibile divergenza, la sentenza va letta complessivamente; la nullità sussiste solo se il contrasto è insanabile e impedisce di ricostruire la reale volontà decisoria.
- Nei rapporti risarcitori, il subentro degli eredi nel processo non comporta automaticamente una duplicazione del credito: occorre verificare a quale posizione sostanziale si riferisca il diritto azionato e chi ne sia effettivamente titolare.
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