Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un istituto di credito per il recupero di una somma garantita da una fideiussione omnibus del 2016 e da una fideiussione specifica del 2019 rilasciate da un socio di una società poi fallita. L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata respinta dal Tribunale e la decisione è stata confermata in appello, che ha ritenuto: da un lato, valida la fideiussione, pur depurata dalle clausole riproduttive dello schema ABI dichiarate nulle per intesa anticoncorrenziale, poiché non provata una diversa volontà delle parti circa l'essenzialità della parte colpita da nullità; dall'altro, che una dichiarazione di riconoscimento del credito contenuta nell'accordo del 10.06.2019 avesse impedito la decadenza ex art. 2966 c.c. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha denunciato violazione degli artt. 1957, 1175 e 1419 c.c., sostenendo che la clausola di pagamento a semplice richiesta non lo esonerava dal termine semestrale per l'azione giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c. e che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato l'art. 1419 c.c. in combinato con l'art. 1957 c.c. La controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, deducendo che la sentenza d'appello era stata notificata al difensore domiciliatario e che da tale notifica decorreva il termine breve. Il ricorrente ha contestato la validità di quella notificazione, sostenendo che il difensore destinatario era già sospeso dall'albo, sicché la notifica non poteva far decorrere il termine breve e il ricorso era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha dapprima ritenuto superata la proposta di definizione anticipata che prospettava la tardività dell'impugnazione, accogliendo sul punto l'assunto del ricorrente circa la nullità della notificazione della sentenza al difensore sospeso dall'albo e la conseguente non decorrenza del termine breve. Tuttavia ha poi dichiarato comunque inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che il ricorso non conteneva un'esposizione sommaria adeguata dei fatti di causa, delle domande introdotte in primo grado, delle difese e delle ragioni della decisione impugnata. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Non è stata applicata la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
opposizione promossa ex art. 645 cod. proc. civ.
richiamato solo per qualificare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado
termine breve d'impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.
il termine breve decorre solo da una notificazione valida della sentenza; la notifica eseguita al difensore sospeso dall'albo non è idonea a farlo decorrere
termine semestrale (cd. lungo) di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
in mancanza di una valida notificazione della sentenza che faccia decorrere il termine breve, opera il termine lungo semestrale
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione chiara e completa, anche sintetica, della vicenda sostanziale e processuale e delle ragioni della decisione impugnata
proposta di definizione anticipata del giudizio
la proposta non è stata confermata, ma la Corte ha poi deciso in modo diverso sul ricorso
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per l'attività difensiva nel procedimento camerale
richiamato dai motivi di ricorso in tema di decadenza del fideiussore e proponibilità dell'azione del creditore entro sei mesi
richiamato dai motivi di ricorso quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato in relazione alla nullità parziale della fideiussione e alla conservazione del contratto depurato dalle clausole nulle
la Corte d'appello ha ritenuto che il riconoscimento del credito da parte del fideiussore impedisse la decadenza
la Corte ha ritenuto di non applicare la condanna aggravata, poiché la decisione finale si fonda su ragioni diverse da quelle della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un requisito meramente formale: deve consentire alla Corte di comprendere direttamente la vicenda sostanziale e processuale e le ragioni della decisione impugnata, senza dover ricostruire il quadro attraverso gli atti o la sentenza impugnata.
- La notificazione della sentenza al difensore che, al momento della notifica, sia sospeso dall'albo non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; in tale situazione, per la decorrenza del termine breve occorre la notificazione alla parte personalmente.
- In mancanza di una valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione resta soggetta al termine lungo semestrale.
- La nullità del ricorso per cassazione per carenza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può condurre all'inammissibilità anche quando i motivi di ricorso contengano censure di diritto astrattamente formulate in modo puntuale.
- Il ricorso in cassazione deve indicare, seppur sinteticamente, pretese, eccezioni, sviluppi processuali e argomentazioni essenziali della sentenza impugnata; la sola riproduzione delle doglianze non basta a soddisfare l'onere di autosufficienza descrittiva.
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