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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società poi fallita per ottenere, dopo una precedente declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di conferimento d'azienda, l'accertamento dell'insussistenza del credito fatto valere dall'agente della riscossione nei confronti della conferitaria e posto a base di una istanza di fallimento. Il ricorrente, subentrato come liquidatore e legale rappresentante della società fallita, ha impugnato la sentenza di appello articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere il tribunale deciso senza un corretto invito alla precisazione delle conclusioni e senza consentire adeguata discussione orale; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del diritto di difesa, per avere il giudice negato una CTU senza motivazione adeguata, nonostante la sua asserita necessità per dimostrare la corrispondenza tra i debiti fiscali e le passività confluite nella società conferitaria; 3) violazione degli artt. 112, 2740, 2901 e 2909 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero mal qualificato la domanda e attribuito alla sentenza revocatoria effetti che non poteva avere, trascurando che il conferimento riguardava un ramo d'azienda e che la decisione avrebbe dovuto incidere anche sulla posizione creditoria dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti contro il provvedimento di primo grado e non si confrontassero con la sentenza di appello, difettando quindi di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. produce soltanto inefficacia relativa e non effetti recuperatori o invalidanti dell'atto dispositivo, sicché la sentenza revocatoria precedente non poteva travolgere il conferimento d'azienda né far riemergere il bene nel patrimonio della conferente. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria non determina effetti restitutori o recuperatori, ma soltanto l'inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore che l'ha esperita.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Il motivo che censura il modello decisionale deve confrontarsi con la decisione di appello; non è sufficiente lamentare vizi del provvedimento di primo grado.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta non specifica perché non rivolta alla sentenza di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta non specificamente calibrata sulla sentenza di appello.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la revocatoria non incide in modo recuperatorio sul patrimonio del debitore.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza che la censura superasse il rilievo sull'inefficacia solo relativa della revocatoria.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità impone di indicare la norma, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; il mancato rispetto determina inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata consente la condanna per responsabilità aggravata, in quanto indice di abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la conferma della proposta legittima la valutazione tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la sentenza di secondo grado e si limita a riproporre doglianze dirette contro il primo grado.
  • L'onere di specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione della norma asseritamente violata, l'illustrazione del suo contenuto precettivo e il raffronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ha effetto solo di inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore vittorioso e non determina né la caducazione del negozio né il ritorno del bene nel patrimonio del debitore.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto su una precisa qualificazione giuridica dell'effetto della revocatoria, la censura deve misurarsi con quella ratio decidendi e non con la diversa natura materiale del bene o dell'atto revocato.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza può integrare i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata e per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattuale

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