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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di somme dovute in forza di un finanziamento agrario, poi opposto dalla società finanziata e dal fideiussore. In primo grado l’opposizione della società debitrice fu rigettata, mentre quella del garante fu accolta per nullità della fideiussione, ritenuta affetta dalle clausole uniformi censurate in sede antitrust. In appello, la società indicata come cessionaria del credito produsse una dichiarazione della banca cedente e l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostenendo di avere acquistato il credito in blocco ex art. 58 T.U.B.; la Corte territoriale accolse l’appello e rigettò l’opposizione del garante, ritenendo provata la titolarità attiva del credito e infondata la dedotta nullità della fideiussione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i soccombenti denunciarono violazione dell’art. 58 d.lgs. 385/1993, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 110, 111 e 115 c.p.c., sostenendo che, poiché era stata contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, la prova della legittimazione attiva del cessionario non poteva fondarsi sulla sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, ma richiedeva il deposito del contratto di cessione; in sostanza lamentavano che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto dimostrata la cessione senza il relativo atto negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della corte d’appello fosse conforme ai principi già affermati in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., ma soprattutto ha rilevato che i ricorrenti, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha quindi confermato la statuizione sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Nella cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può valere come elemento indiziario o prova dell’inclusione del singolo credito, ma non basta da solo se è contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente che contesta la titolarità del credito deve censurare correttamente l’accertamento compiuto dal giudice di merito; non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle prove sotto veste di violazione di legge.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa una reale violazione processuale, perché la censura tendeva a contestare il merito dell’accertamento probatorio.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è stata ravvisata una violazione autonoma, poiché la doglianza mirava alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali; non quando valuta liberamente le prove già ritualmente prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere veicolo per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico: occorre indicare le norme asseritamente violate e confrontarle con la decisione impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conferma dell’inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha esaminato anche le memorie depositate in relazione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis ha giustificato la condanna della parte ricorrente per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990

    Era la norma invocata per la nullità della fideiussione, ma la questione non è stata oggetto del ricorso per cassazione accolto/deciso; resta sullo sfondo come antecedente del merito.

  • art. 1957, comma 1, c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola di deroga contenuta nella fideiussione, ritenuta nulla dal giudice di primo grado, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare l’inclusione di un credito nel blocco solo se non è contestata l’esistenza del contratto di cessione e se le indicazioni pubblicate consentono una chiara identificazione del credito.
  • Se il debitore ceduto contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, la prova della titolarità attiva del cessionario non può essere fondata sulla sola notificazione o sull’avviso pubblicato, ma richiede un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie, potendo l’avviso avere valore soltanto indiziario.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio: la censura è inammissibile quando, sotto la formale deduzione dell’errore di diritto, mira in realtà a sovvertire l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici, rispettivamente quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca efficacia legale a prove che ne sono prive; non è invece sindacabile in cassazione la semplice diversa ponderazione delle prove acquisite.
  • Per censurare efficacemente una decisione per violazione di legge è necessario un motivo specifico, con indicazione della norma violata, del suo contenuto precettivo e del contrasto con la motivazione impugnata.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima la condanna per responsabilità aggravata nei casi di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, come indice di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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