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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento di euro 75.093,86, fondato su due fideiussioni specifiche rilasciate da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni assunte verso la banca da una società poi fallita. L'opponente ha chiesto di far valere la nullità delle garanzie, sostenendo che esse riproducessero clausole già oggetto di accertamento antitrust della Banca d'Italia in relazione allo schema ABI e che, pertanto, dovesse estendersi anche alle fideiussioni specifiche la nullità delle clausole anticoncorrenziali. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione delle norme antitrust e della disciplina sulla prova, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato che il contratto corrispondeva allo schema sottoposto a istruttoria della Banca d'Italia e che la banca non avesse contestato specificamente la coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI; con il secondo si denunciava omesso esame di fatti decisivi e ulteriore violazione delle regole sulla prova, assumendo che gli atti del procedimento antitrust e il parere dell'AGCM costituisssero prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della diffusione, anche nel 2017, di clausole analoghe nelle fideiussioni specifiche. La ricorrente sosteneva inoltre, in via subordinata, che potesse operare l'art. 1957 c.c., ma senza dimostrare che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la giurisprudenza recente ha già escluso che la declaratoria di anticoncorrenzialità delle clausole dello schema ABI delle fideiussioni omnibus possa estendersi automaticamente alle fideiussioni ordinarie o specifiche, oggetto di autonoma pattuizione. Ha ritenuto inammissibili anche le censure di vizio motivazionale, poiché si trattava di sentenza di appello resa in doppia conforme, circostanza che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, i rilievi mossi attenevano più a questioni valutative e giuridiche che all'omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha poi osservato che il lamentato malgoverno degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. non era configurabile nei termini dedotti. Ha aggiunto, per completezza, che l'eventuale eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. sarebbe stata eccezione propria, da proporre tempestivamente in primo grado, e che nel caso concreto non risultava specificamente allegata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto sul piano processuale con condanna della ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 287 del 1990

    La nullità/invalidità per violazione della disciplina antitrust riguarda le clausole sanzionate nello specifico schema ABI oggetto di accertamento, non le fideiussioni ordinarie o specifiche autonomamente pattuite.

  • art. 101 TFUE

    La censura antitrust non può essere estesa in modo automatico oltre l'ambito delle clausole del modello ABI oggetto di valutazione anticoncorrenziale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è deducibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando si contesti soltanto la valutazione dell'istruttoria svolta.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni invocate dalla parte non consentono di superare i limiti del sindacato di legittimità quando la doglianza riguarda in realtà la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti consentiti, non quando si contesti il peso attribuito alle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia trattato come prova legale un elemento che non lo è o abbia disatteso una prova legale; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Nella doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex n. 5 dell'art. 360 c.p.c. quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado o si fonda sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale ha natura di eccezione propria e deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta del consigliere nei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati consente la decisione accelerata del procedimento.

  • art. 96 c.p.c.

    La conferma della proposta di inammissibilità integra un'ipotesi normativa di abuso del processo che giustifica la condanna aggravata della parte ricorrente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La declaratoria di anticoncorrenzialità delle clausole del modello ABI relativo alle fideiussioni omnibus non si estende automaticamente alle fideiussioni ordinarie o specifiche, che restano valide se frutto di autonoma pattuizione e non di mera riproduzione del modello sanzionato.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova; se invece si mira a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, la censura è inammissibile o va veicolata nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre questioni giuridiche, argomentazioni difensive o meri profili di insufficienza motivazionale.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente dimostri che il giudice di appello abbia deciso sulla base di un diverso iter fattuale rispetto al primo giudice.
  • Le eccezioni estintive della garanzia fideiussoria, quando qualificabili come eccezioni proprie, devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito; non sono proponibili per la prima volta in cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose di utilizzo di prove non introdotte o di travisamento della natura di prove legali, non per contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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