Cassazione Civile, Ordinanza n. 37483/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte ipotecaria, catastale e di bollo, in rettifica dell'autoliquidazione di euro 50,00 effettuata da un notaio in relazione alla trascrizione di un'accettazione tacita di eredità dichiarata in un atto di compravendita immobiliare. La CTR aveva ritenuto applicabile il regime agevolato/esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dal d.l. n. 104 del 2013. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non rientra tra gli atti e le formalità direttamente conseguenti all'atto di trasferimento immobiliare richiamati dalla norma e che, dunque, non beneficia dell'esenzione dal bollo e dell'imposizione fissa prevista per ipotecaria e catastale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'amministrazione finanziaria, cassa la sentenza della CTR e decide nel merito rigettando l'originario ricorso del notaio/contribuente contro l'avviso di liquidazione. La Corte afferma che il regime speciale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 riguarda solo gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e gli atti/formalità direttamente conseguenti ad essi; la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, pur collegata al rogito di compravendita, è fattispecie distinta e non direttamente conseguente, sicché resta soggetta alla disciplina ordinaria dell'imposta di bollo e delle imposte ipotecaria e catastale.
Norme richiamate
Viene invocato come parametro del motivo per violazione di legge.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011
Il regime di esenzione/assorbimento si applica solo agli atti assoggettati all'imposta di registro di cui ai commi 1 e 2 e alle formalità direttamente conseguenti ad essi, non alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.
art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 2013
Ha modificato l'art. 10, comma 3, sostituendo l'esenzione integrale dalle imposte ipotecaria e catastale con l'imposizione fissa di 50 euro ciascuna.
art. 1, comma 1-bis, Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Assoggetta a imposta di bollo gli atti notarili relativi a diritti immobiliari e le formalità ipotecarie da essi dipendenti, salvo i casi espressamente esclusi.
art. 3, comma 2-bis, Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Prevede l'imposta di bollo in misura fissa per la trascrizione nei casi non coperti dalle specifiche esenzioni di cui all'art. 1, comma 1-bis.
L'accettazione tacita consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
Disciplina la trascrizione dell'accettazione dell'eredità e dell'accettazione tacita, distinguendo il titolo della pubblicità immobiliare.
Richiamato per l'accettazione espressa dell'eredità.
L'inerzia del chiamato nel possesso dei beni ereditari può comportare acquisto dell'eredità come erede puro e semplice.
La Corte osserva che l'accettazione tacita non costituisce di per sé titolo idoneo alla trascrizione, richiedendo un titolo formale idoneo.
È evocato il tema della continuità delle trascrizioni, ma la Corte lo ritiene non decisivo ai fini tributari.
Rende obbligatoria per il notaio la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati entro trenta giorni.
art. 6, d.lgs. n. 347 del 1990
Prevede l'obbligo del notaio di curare la trascrizione solo per gli atti soggetti a trascrizione; l'accettazione tacita non rientra, di per sé, in tale categoria.
art. 29, comma 1-bis, L. n. 52 del 1985
La Corte distingue tra conformità catastale oggettiva, che incide sulla validità, e conformità soggettiva, che rileva sul piano della responsabilità ma non su quello tributario.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato per il principio di qualificazione e per il raccordo con la tassazione dell'atto in base ai suoi effetti giuridici tipici.
artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990
Richiamati per la disciplina dell'imposta ipotecaria e catastale e del relativo imponibile.
Richiamato per la retroattività degli effetti dell'accettazione dell'eredità al momento dell'apertura della successione.
Richiamato per la rinunzia all'eredità e la retroattività degli effetti.
Richiamato per l'acquisto del legato e la retroattività degli effetti.
Massime di principio
- Il regime tributario speciale previsto per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per le formalità direttamente conseguenti va interpretato in senso strettamente letterale, trattandosi di norma agevolativa/esonerativa di stretta interpretazione.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, ancorché collegata a un atto di compravendita di immobile proveniente da successione, costituisce fattispecie distinta rispetto all'atto traslativo e non beneficia automaticamente dell'esenzione prevista per il trasferimento principale.
- Ai fini dell'imposta di bollo e delle imposte ipotecaria e catastale occorre guardare agli effetti giuridici tipici dell'atto sottoposto a registrazione; non ogni formalità telematicamente connessa al rogito rientra nel regime di assorbimento fiscale.
- L'obbligo del notaio di curare la trascrizione opera per gli atti ricevuti o autenticati e soggetti a trascrizione, ma non trasforma in atto direttamente conseguente, ai fini tributari, una formalità che ha autonoma genesi civilistica.
- La distinzione tra profilo civilistico della pubblicità immobiliare e profilo tributario impedisce di estendere per analogia esenzioni fiscali fondate sulla mera unitarietà del titolo o sulla necessità pratica della formalità.
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