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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28803/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento IVA e la decisione della CTR. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005, emesso a seguito di accesso domiciliare e di contestazioni emerse in sede di verifica fiscale su un complesso turistico di proprietà del contribuente. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l'atto impositivo. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame e motivazione apparente per avere la CTR ricostruito i fatti richiamando vicende processuali di altra causa, diversa da quella relativa all'anno 2005; 2) omesso esame della questione del rifiuto dell'Ufficio di attivare l'accertamento con adesione, dedotto come lesivo dell'affidamento del contribuente; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per asserita mancanza di motivazione del decreto di autorizzazione del P.M. all'accesso domiciliare, in particolare quanto ai gravi indizi di violazioni fiscali; 4) motivazione apparente sul punto della ricostruzione induttiva del volume d'affari fondata su documentazione extracontabile reperita in sede di accesso; 5) violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per motivazione per relationem del decreto del P.M. alla nota della Guardia di finanza; 6) violazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente per mancata ammissione alla procedura di accertamento con adesione. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo, tra l'altro, che per i locali ad uso promiscuo non fosse necessaria la specifica indicazione dei gravi indizi; che l'autorizzazione del P.M. fosse sufficientemente motivata anche per relationem; che la doglianza sul vizio motivazionale fosse in parte inammissibile perché diretta contro la sufficienza della motivazione; e che l'accertamento con adesione ex art. 6 non fosse esperibile quando l'avviso fosse stato preceduto dall'invito ex art. 5 del d.lgs. 218/1997.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo richiama per la censura di violazione di legge, chiarendo che non è fondata la doglianza sulla motivazione dell'autorizzazione all'accesso domiciliare e sull'asserita preclusione all'accertamento con adesione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    L'autorizzazione del P.M. all'accesso domiciliare è necessaria; i gravi indizi di violazioni fiscali sono richiesti per locali esclusivamente abitativi, non per locali ad uso promiscuo. L'atto può essere motivato anche per relationem.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il regime dell'autorizzazione all'accesso domiciliare previsto in materia IVA si applica anche ai fini delle imposte dirette per rinvio.

  • art. 14, comma 1, Cost.

    La disciplina dell'accesso domiciliare viene letta come bilanciamento tra inviolabilità del domicilio ed esigenze di acquisizione di elementi a fini fiscali.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 5

    L'invito dell'Ufficio avvia la procedura di accertamento con adesione su iniziativa dell'Amministrazione.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    L'istanza del contribuente per l'accertamento con adesione è esperibile solo se l'avviso non sia stato preceduto dall'invito ex art. 5.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    Invocato dal ricorrente come tutela dell'affidamento, ma la Corte non ne trae un limite alla mancata attivazione della procedura ex art. 6 quando sia già intervenuto l'invito ex art. 5.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai limitato alle sole anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso nei locali del contribuente può essere motivata anche per relationem alla nota dell'organo verificatore o dell'Amministrazione finanziaria, purché emergano i gravi indizi di violazioni tributarie e la valutazione appaia effettuata ex ante con prudente apprezzamento.
  • Nei locali ad uso promiscuo, cioè adibiti sia ad abitazione sia ad attività professionale o imprenditoriale, non è necessaria la specifica presenza di gravi indizi per l'autorizzazione all'accesso prevista dall'art. 52 d.P.R. 633/1972; tale requisito opera solo per i locali esclusivamente abitativi.
  • L'eccezione relativa alla mancata attivazione dell'accertamento con adesione richiede che il contribuente alleghi e dimostri il presupposto normativo che consente l'istanza; se l'avviso è stato preceduto dall'invito dell'Ufficio ex art. 5 d.lgs. 218/1997, non è esperibile la successiva istanza ex art. 6.
  • Quando la decisione di merito ha effettivamente esaminato le questioni sostanziali dedotte dalle parti, la mera ripetizione o confusione nella parte narrativa dei fatti processuali non integra di per sé un vizio decisivo della sentenza, se non altera il thema decidendum e il thema probandum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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