Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra avverso cartelle esattoriali emesse per contributi, sanzioni e interessi relativi alle annualità 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, nonché per la richiesta di annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale. La corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione in primo grado. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione della normativa che disciplina l'autonomia e i poteri regolamentari della Cassa, per avere la Corte escluso la legittimità dell'imposizione contributiva; (2) violazione delle norme sulla contribuzione e sull'iscrizione, per avere la Corte travisato la natura dell'obbligo contributivo e le regole di iscrizione ex lege e statutarie; (3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, per avere ritenuto superabile l'obbligo di autocertificazione in caso di redditi non qualificabili come professionali; (4) violazione dell'art. 2229 c.c., per avere escluso dal novero dell'attività professionale le prestazioni svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela. La Cassa sosteneva che, ai fini dell'iscrizione e della contribuzione minima, fosse sufficiente l'iscrizione all'albo, indipendentemente dall'occasionalità dell'attività o dalla mancata produzione di reddito, e che eventuali deroghe dovessero essere provate e documentate secondo le regole statutarie e regolamentari della Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha richiamato un precedente recente in materia di Cassa geometri secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia la natura occasionale dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che l'eventuale iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria e che le deroghe alla presunzione di esercizio professionale operano solo nei limiti e alle condizioni fissate dalla normativa statutaria e regolamentare della Cassa, inclusi gli obblighi di autocertificazione e le specifiche condizioni per i geometri dipendenti. La censura sul riparto dell'onere probatorio è stata ritenuta infondata, poiché gli obblighi documentali derivano direttamente dalla disciplina della Cassa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamati per definire il perimetro dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e la legittimità delle loro regole contributive
richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile
richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile
art. 1 L. 37/1967
richiamato per le regole di iscrizione dei geometri alla Cassa
richiamati per la disciplina dell'ordinamento professionale e della contribuzione
art. 5 Statuto C.I.P.A.G.
considerato quale norma regolamentare legittimamente vincolante per l'iscrizione e per le deroghe alla presunzione di esercizio professionale
art. 38 Cost.
richiamato a sostegno della legittimità del sistema previdenziale di categoria
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003
richiamato tra le disposizioni sulle regole contributive e di iscrizione
la Corte ha escluso la sua violazione, affermando che gli oneri documentali derivano dalla normativa statutaria e regolamentare della Cassa
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla nozione di attività professionale
Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003
indicata come fonte regolamentare che impone l'autocertificazione per derogare alla presunzione di attività professionale
Delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009
indicata come fonte regolamentare che disciplina l'esclusione dall'iscrizione per i geometri dipendenti in presenza di specifiche condizioni
Massime di principio
- Per gli enti previdenziali privatizzati, la normativa statutaria e regolamentare interna può legittimamente specificare le condizioni di iscrizione e di contribuzione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dalla legge.
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione e del versamento della contribuzione minima alla Cassa professionale, l'iscrizione all'albo può essere condizione sufficiente, senza che siano di per sé rilevanti l'occasionalità dell'attività svolta o la mancata produzione di reddito professionale.
- L'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi contributivi verso la previdenza di categoria, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla disciplina della Cassa.
- Quando lo statuto o le delibere dell'ente prevedono oneri di autocertificazione o documentazione per superare la presunzione di esercizio professionale, il mancato adempimento di tali oneri può giustificare l'assoggettamento alla contribuzione senza integrare violazione dell'art. 2697 c.c.
- Le attività svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela non sono automaticamente estranee all'attività professionale: occorre verificare se, secondo la disciplina applicabile, rientrino o meno nelle mansioni tecnico-professionali del geometra e nelle condizioni di esclusione previste dalla Cassa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →