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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra avverso cartelle esattoriali emesse per contributi, sanzioni e interessi relativi alle annualità 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, nonché per la richiesta di annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale. La corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione in primo grado. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione della normativa che disciplina l'autonomia e i poteri regolamentari della Cassa, per avere la Corte escluso la legittimità dell'imposizione contributiva; (2) violazione delle norme sulla contribuzione e sull'iscrizione, per avere la Corte travisato la natura dell'obbligo contributivo e le regole di iscrizione ex lege e statutarie; (3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, per avere ritenuto superabile l'obbligo di autocertificazione in caso di redditi non qualificabili come professionali; (4) violazione dell'art. 2229 c.c., per avere escluso dal novero dell'attività professionale le prestazioni svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela. La Cassa sosteneva che, ai fini dell'iscrizione e della contribuzione minima, fosse sufficiente l'iscrizione all'albo, indipendentemente dall'occasionalità dell'attività o dalla mancata produzione di reddito, e che eventuali deroghe dovessero essere provate e documentate secondo le regole statutarie e regolamentari della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha richiamato un precedente recente in materia di Cassa geometri secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia la natura occasionale dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che l'eventuale iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria e che le deroghe alla presunzione di esercizio professionale operano solo nei limiti e alle condizioni fissate dalla normativa statutaria e regolamentare della Cassa, inclusi gli obblighi di autocertificazione e le specifiche condizioni per i geometri dipendenti. La censura sul riparto dell'onere probatorio è stata ritenuta infondata, poiché gli obblighi documentali derivano direttamente dalla disciplina della Cassa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 1 e ss. D.Lgs. 509/1994

    richiamati per definire il perimetro dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e la legittimità delle loro regole contributive

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile

  • art. 6 D.Lgs. 103/1996

    richiamato tra le fonti della disciplina previdenziale applicabile

  • art. 1 L. 37/1967

    richiamato per le regole di iscrizione dei geometri alla Cassa

  • artt. 10 e 22 L. 773/1982

    richiamati per la disciplina dell'ordinamento professionale e della contribuzione

  • art. 5 Statuto C.I.P.A.G.

    considerato quale norma regolamentare legittimamente vincolante per l'iscrizione e per le deroghe alla presunzione di esercizio professionale

  • art. 38 Cost.

    richiamato a sostegno della legittimità del sistema previdenziale di categoria

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003

    richiamato tra le disposizioni sulle regole contributive e di iscrizione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso la sua violazione, affermando che gli oneri documentali derivano dalla normativa statutaria e regolamentare della Cassa

  • art. 2229 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla nozione di attività professionale

  • Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003

    indicata come fonte regolamentare che impone l'autocertificazione per derogare alla presunzione di attività professionale

  • Delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009

    indicata come fonte regolamentare che disciplina l'esclusione dall'iscrizione per i geometri dipendenti in presenza di specifiche condizioni

Massime di principio

  • Per gli enti previdenziali privatizzati, la normativa statutaria e regolamentare interna può legittimamente specificare le condizioni di iscrizione e di contribuzione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dalla legge.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione e del versamento della contribuzione minima alla Cassa professionale, l'iscrizione all'albo può essere condizione sufficiente, senza che siano di per sé rilevanti l'occasionalità dell'attività svolta o la mancata produzione di reddito professionale.
  • L'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi contributivi verso la previdenza di categoria, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla disciplina della Cassa.
  • Quando lo statuto o le delibere dell'ente prevedono oneri di autocertificazione o documentazione per superare la presunzione di esercizio professionale, il mancato adempimento di tali oneri può giustificare l'assoggettamento alla contribuzione senza integrare violazione dell'art. 2697 c.c.
  • Le attività svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela non sono automaticamente estranee all'attività professionale: occorre verificare se, secondo la disciplina applicabile, rientrino o meno nelle mansioni tecnico-professionali del geometra e nelle condizioni di esclusione previste dalla Cassa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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