Cassazione Civile, Ordinanza n. 11121/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il Giudice di Pace aveva convalidato la proroga di trenta giorni del trattenimento in un CPR disposta dal Questore per ulteriori accertamenti propedeutici al rimpatrio, ritenendo ancora competente il giudice di pace perché, dagli atti prodotti dalla Questura, la richiesta formale di protezione internazionale risultava solo successiva (13/6/2023) e non antecedente al termine di dieci giorni. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina in materia di protezione internazionale e trattenimento degli stranieri, sostenendo che la qualità di richiedente protezione internazionale sorge già quando la volontà di chiedere asilo sia manifestata in qualsiasi modo, anche tramite PEC del difensore o sollecitazione del colloquio personale, e che quindi, essendo tale volontà già espressa prima dell'udienza di convalida, la competenza a provvedere sulla proroga non spettava più al giudice di pace ma al Tribunale in composizione monocratica/sezione specializzata. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione mancante o apparente, perché il giudice di pace si era limitato a richiamare in modo stereotipato i presupposti di legge senza spiegare le ragioni concrete della proroga.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, quando il trattenuto abbia già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale prima dell'udienza sulla proroga del trattenimento, si verifica un mutamento del titolo del trattenimento che radica la competenza del Tribunale e fa venir meno quella del giudice di pace per la convalida della proroga del trattenimento ex art. 14 TUI. Ha inoltre ritenuto che la motivazione del provvedimento di convalida fosse meramente apparente, perché formulata con una clausola di stile priva di effettiva argomentazione sulle ragioni della proroga. Perciò ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che il termine perentorio per disporre la proroga era ormai decorso. Non ha regolato le spese, richiamando il patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e la disciplina speciale per la liquidazione del compenso del difensore.
Norme richiamate
comma 5; comma 1-bis; artt. 13 co. 5-bis e 14 co. 4
Disciplina il trattenimento e la proroga del trattenimento dello straniero; nel caso di domanda di protezione internazionale sopravvenuta, opera il mutamento del titolo del trattenimento e la competenza passa al Tribunale per la convalida del nuovo assetto restrittivo.
comma 5; comma 6; ultimo periodo del comma 5
Quando il trattenimento è già in corso al momento della domanda di protezione internazionale, i termini del trattenimento ex art. 14 TUI si sospendono e il questore trasmette gli atti al Tribunale in composizione monocratica per la convalida; la manifestazione di volontà di chiedere protezione determina il mutamento del titolo del trattenimento.
La qualità di richiedente protezione internazionale si radica già dal momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione.
Richiamato quale disposizione rilevante nella disciplina della presentazione della domanda di protezione internazionale.
È la norma processuale posta a fondamento della deduzione di violazione di legge e del vizio di motivazione apparente/mancante.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13 Cost.
Evocato in relazione al termine di convalida dei provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale.
artt. 82, 83, comma 2, 133
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso del difensore; in caso di vittoria della parte ammessa contro un'amministrazione statale, la liquidazione va richiesta al giudice competente secondo le regole speciali, non mediante ordinaria condanna alle spese.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere decisa diversamente per sopravvenuto decorso del termine perentorio.
Massime di principio
- La manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, anche se espressa prima della formalizzazione/registrazione della domanda e anche tramite difensore, è idonea a radicare lo status di richiedente e a produrre effetti procedimentali nel trattenimento.
- Se il trattenuto ex art. 14 TUI manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale durante il trattenimento, si verifica un mutamento del titolo restrittivo e la competenza sulla convalida passa al Tribunale in composizione monocratica/sezione specializzata, non più al giudice di pace.
- Il primo titolo di trattenimento non cessa immediatamente con la mera manifestazione di volontà, ma i suoi termini restano sospesi e il nuovo assetto restrittivo segue la disciplina speciale prevista per il richiedente asilo già trattenuto.
- Il termine di 48 ore per la convalida del trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 decorre dall'adozione del provvedimento restrittivo, non dal momento della mera manifestazione di volontà di chiedere protezione.
- La motivazione del provvedimento di convalida del trattenimento non può risolversi in formule di stile: occorre l'esplicitazione, sia pure sintetica, delle ragioni concrete che giustificano la proroga o il trattenimento.
- Quando il termine perentorio per la proroga/convalida è già decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio, non essendovi più spazio per un nuovo provvedimento utile.
- La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non perde tale beneficio per il solo fatto che il difensore chieda la distrazione delle spese, poiché il difensore non può disporre del diritto del cliente.
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