Cassazione Civile, Ordinanza n. 09747/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da una cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, previsto dal regolamento previdenziale della cassa e prorogato per il quinquennio 2014-2019. Il pensionato ha ottenuto in primo grado e in appello la dichiarazione di illegittimità della trattenuta e la condanna alla restituzione delle somme trattenute, oltre accessori. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della normativa che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e delle norme costituzionali, sostenendo che, per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo, la cassa potesse incidere anche sui trattamenti pensionistici già liquidati mediante contributi di solidarietà; con il secondo ha censurato la declaratoria di illegittimità del regolamento nella parte in cui introduceva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento già consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili. Secondo la Corte, tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della pensione, ma integra una prestazione patrimoniale imposta, che può essere prevista solo dalla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.; ne consegue che la misura adottata dalla cassa è incompatibile con il principio del pro rata e resta illegittima. È stata inoltre respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dal resistente, perché la mera proposizione di un ricorso infondato non basta a integrare mala fede o colpa grave. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
la norma non consente agli enti previdenziali privatizzati di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati, quando ciò si traduca in un prelievo non riconducibile ai criteri di calcolo della prestazione.
Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22
non può legittimare l’imposizione di un contributo di solidarietà sui pensionati, perché l’atto regolamentare non può introdurre un prelievo patrimoniale riservato alla legge.
Delib. della Cassa 28 ottobre 2008
è stata ritenuta inidonea a giustificare la trattenuta sul trattamento pensionistico già determinato.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata dalla ricorrente a fondamento del potere di intervento sugli equilibri finanziari, ma non tale da estendere il potere regolamentare fino all’imposizione del contributo di solidarietà sui pensionati.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata come base normativa dell’autonomia e della sostenibilità finanziaria, ma non sufficiente a legittimare il prelievo impugnato.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito che il contributo di solidarietà resta un prelievo patrimoniale soggetto alla riserva di legge.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011
norma richiamata nel quadro del sostegno alla tesi della cassa, ma non idonea a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà ai pensionati.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l’assetto censurato violasse la decisione di merito confermata.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’equilibrio del sistema previdenziale, ma non tale da consentire un prelievo non previsto dalla legge.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede una base legale e non può essere introdotta da un ente previdenziale tramite regolamento.
la condanna equitativa per responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente; tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento o delibera, imporre sui trattamenti pensionistici già determinati un contributo di solidarietà o altro prelievo patrimoniale che non incida sui criteri di calcolo della prestazione.
- Un contributo di solidarietà sui pensionati, quando non si traduca in un criterio di determinazione della pensione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una previsione legislativa ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata o l’esigenza di equilibrio finanziario dell’ente non consentono di derogare, in via regolamentare, alla riserva di legge per l’imposizione di nuovi prelievi sui trattamenti già liquidati.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l’accertamento di mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell’impugnazione.
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