Cassazione Civile, Ordinanza n. 18825/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per parziale o omesso versamento IMU 2013 notificato a una società contribuente e poi annullato in primo grado. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello del Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, commi 1, nn. 3 e 5 c.p.c., denunciando insieme: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo; violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 in combinato con l’art. 13, comma 2, del regolamento IMU comunale; contrasto con altra decisione della CTR. La società ha resistito eccependo anche la nullità della notificazione del ricorso per cassazione perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente sulla notifica del ricorso, qualificando il vizio come nullità e non inesistenza, quindi sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione del destinatario. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. senza chiara separazione tra violazioni di legge e vizi motivazionali; inoltre, per la parte motivazionale, operava anche la doppia conforme e comunque non erano deducibili in cassazione insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il riesame del materiale istruttorio. La Corte ha aggiunto anche il difetto di specifica riproduzione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
non è consentito cumulare in modo indistinto il vizio di violazione di legge e quello di motivazione; le doglianze devono essere specifiche e riconducibili chiaramente al singolo motivo di ricorso
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
richiamato dal ricorrente come parametro violato in tema di regolamentazione comunale dell’IMU, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di chiarezza e specificità
art. 13, comma 2, del regolamento IMU del Comune di Latina
citato dal ricorrente quale norma regolamentare asseritamente male applicata
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento delle censure e il loro luogo di reperimento; la sua violazione comporta inammissibilità
in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è soggetto ai limiti di deducibilità previsti dalla norma
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
le disposizioni sul vizio motivazionale e sulla doppia conforme si applicano anche al giudizio tributario di legittimità, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di esito negativo del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, quando la formulazione non consenta di distinguere con chiarezza i singoli profili di doglianza.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o delle risultanze istruttorie; non sono deducibili in cassazione l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione secondo il previgente paradigma.
- In presenza di doppia conforme di merito, i limiti di deducibilità del vizio motivazionale operano anche nel processo tributario di legittimità.
- La violazione dell’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso per cassazione determina inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6 c.p.c.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione del destinatario; solo l’inesistenza della notificazione impedisce tale sanatoria se il termine di impugnazione è già scaduto.
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