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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13906/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per euro 28.683,00, riferita a interposizione illecita di manodopera in relazione a una lavoratrice formalmente assunta dalla cooperativa ricorrente e a violazioni della disciplina del libro unico del lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto non genuino il contratto di appalto, valorizzando che la committente, titolare di una struttura alberghiera, avesse utilizzato in modo illecito la prestazione lavorativa della dipendente, in difetto dei requisiti dell’appalto genuino, e avevano confermato anche la responsabilità personale del legale rappresentante della cooperativa e l’infedele registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 1655 e 2094 c.c., sostenendo che l’appalto fosse genuino e che mancasse prova contraria; (2) omesso esame di documenti ritenuti decisivi, come contratto, capitolati, fatture, disdetta, libro unico del lavoro e verbale di prescrizione, per contestare la valutazione sulla genuinità dell’appalto e sul rischio d’impresa; (3) violazione dell’art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 150/2011 e difetto di prova piena della violazione da parte dell’amministrazione; (4) violazione dell’art. 127-ter c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a censure sulla mancata contestazione delle difese dell’atto di appello e sull’erronea formazione del convincimento del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché prospettava un vizio motivazionale non consentito in presenza di doppia conforme e, comunque, si risolveva nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio, senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo: la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. è stata ritenuta compatibile con il processo del lavoro; inoltre non era configurabile la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la doglianza tendeva solo a contestare la valutazione delle prove e l’apprezzamento della non contestazione. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

    viene richiamato come parametro per verificare la genuinità dell’appalto e l’eventuale interposizione illecita di manodopera; la censura che lo invocava è stata ritenuta in realtà diretta contro l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • artt. 1655 e 2094 c.c.

    sono evocati per contrapporre il contratto d’appalto alla subordinazione, ma la Corte osserva che la doglianza riguarda la qualificazione fattuale della vicenda e non una falsa applicazione astratta delle norme.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se si contesta l’applicazione della norma al fatto accertato; non può essere usato per criticare la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti oggi rigorosi; non consente un nuovo giudizio sul merito della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    indicato quale disciplina sostitutiva della preclusione in materia di doppia conforme dopo le riforme processuali.

  • art. 127-ter c.p.c.

    la sostituzione della fase decisoria con trattazione scritta è ritenuta compatibile con il processo del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la celebrazione del processo del lavoro, ma la doglianza è stata disattesa.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende espressamente la regola della disponibilità delle prove; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove o della non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta soltanto il modo in cui la prova è stata valutata.

  • art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 150/2011

    è invocato dalla ricorrente in relazione all’onere probatorio dell’amministrazione nell’opposizione a ordinanza ingiunzione, ma la censura è dichiarata inammissibile perché in realtà mira a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare l’accertamento del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il vizio sussiste solo quando la norma sia stata applicata a un fatto storicamente già accertato in modo non corretto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente preclusa salvo l’indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
  • La contestazione della non genuinità di un appalto e dell’interposizione illecita di manodopera, quando si fonda su documenti e risultanze istruttorie già esaminati, resta un tema di merito non sindacabile come violazione di legge se il giudice di appello ha già operato l’accertamento fattuale.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: utilizzo di prove non introdotte dalle parti, o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare che il giudice abbia ritenuto più persuasive alcune prove rispetto ad altre.
  • Nel processo del lavoro, la sostituzione della discussione orale con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. è compatibile con il rito, salvo specifiche ragioni di lesione del contraddittorio o della difesa concretamente dedotte e dimostrate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazioneLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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