Cassazione Civile, Ordinanza n. 13911/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra una società operante nel settore carni e un autista di mezzi di trasporto, il quale aveva agito per ottenere il pagamento del lavoro straordinario asseritamente prestato. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di un ulteriore importo di euro 59.733,98, ritenendo provato, sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado, che il lavoratore avesse svolto orari eccedenti il normale orario di lavoro per l'intero rapporto e non solo nel periodo documentato dai cronotachigrafi, e quantificando il dovuto mediante CTU. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello del lavoratore fosse inammissibile perché non indicava specificamente le parti della sentenza impugnate né le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché travisamento della prova in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2108, 2697 c.c., contestando l'idoneità delle prove testimoniali a dimostrare lo straordinario e l'attendibilità dell'orario di lavoro accertato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente: la ricorrente si è limitata ad affermare la genericità dell'appello avversario senza riportarne o sintetizzarne il contenuto rilevante, impedendo alla Corte il controllo sulla dedotta nullità. In ogni caso, la decisione impugnata è stata ritenuta conforme al principio secondo cui l'appello è ammissibile quando contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la censura, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività sottratte al sindacato di legittimità salvo i limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale correttamente posto a carico del lavoratore la dimostrazione dello straordinario e avendo poi ritenuto tale onere assolto. La doglianza di travisamento della prova è stata considerata non deducibile in cassazione nei termini prospettati, mentre l'ulteriore deduzione di nullità della sentenza formulata solo in memoria è stata reputata inammissibile. Sono state confermate le statuizioni sulle spese, con condanna della società alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per superare il vaglio di ammissibilità dell'appello non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; quando si deduce un error in procedendo, la parte deve indicare compiutamente il fatto processuale e i riferimenti necessari a consentire il controllo della Corte senza ricerca autonoma degli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare in modo puntuale gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, con richiamo del loro contenuto rilevante.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'esame diretto degli atti da parte della Cassazione è circoscritto agli atti indicati e allegati dalla parte ricorrente.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a una diversa regola; non quando si contesti il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
La violazione si configura solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo come norma relativa al lavoro straordinario, ma la Corte non ne ha svolto una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità/fondatezza della censura in fatto.
Il vizio di violazione di legge presuppone che la norma sia stata applicata o non applicata in relazione al fatto accertato; non consente di riesaminare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo con motivi ritualmente formulati nel ricorso; non può essere introdotta per la prima volta in memoria.
Il sindacato sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione probatoria, ove consentito, ricade nei limiti del vizio motivazionale, nei termini temporalmente applicabili.
La memoria serve a illustrare e chiarire i motivi già proposti, non a integrarli; se il giudizio è definito in conformità alla proposta, opera il regime di cui ai commi richiamati dal collegio.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Nel caso di definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il collegio ha applicato la condanna aggravata prevista da tali commi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove ne ricorrano i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando sia denunciato un error in procedendo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando con precisione il fatto processuale e il contenuto rilevante degli atti su cui fonda la censura; la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
- La censura di genericità dell'appello è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente trascrive o quantomeno sintetizza in modo puntuale i motivi d'appello asseritamente generici, così da consentire il controllo sulla denunciata nullità.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza: è sufficiente che l'impugnazione individui chiaramente i punti contestati della decisione di primo grado e le ragioni della critica.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito; se la censura investe la ricostruzione della vicenda storica o la valutazione delle prove, essa esula dal paradigma della violazione di legge.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in caso di attribuzione alla prova di un valore normativo diverso da quello previsto dall'ordinamento o di esplicita violazione di una regola legale di valutazione; non quando si lamenti semplicemente una cattiva ponderazione delle risultanze probatorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda soltanto l'errata ripartizione dell'onere della prova tra le parti, non la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice.
- Il travisamento della prova, se riferito a un errore percettivo sul contenuto oggettivo della risultanza probatoria, non è normalmente deducibile come vizio di legittimità nei limiti del ricorso per cassazione e, quando ne ricorrano i presupposti, è rimedio tipicamente devoluto alla revocazione per errore di fatto.
- Le memorie depositate nel rito camerale in cassazione non possono introdurre nuovi motivi o nuove censure, ma solo illustrare quelli già ritualmente formulati nel ricorso.
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