Cassazione Civile, Ordinanza n. 13899/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un pensionato volta ad accertare la corretta applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del 1996 per il ricalcolo del tetto pensionistico previsto per il trattamento di vecchiaia a carico del Fondo Telefonici, con conseguente riliquidazione della pensione e condanna generica dell’INPS al pagamento delle eventuali differenze sui ratei maturati nei limiti del triennio anteriore. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, escludendo eccezioni di carenza di interesse ad agire e di decadenza; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo sussistente l’interesse concreto e attuale del pensionato alla corretta liquidazione del trattamento e reputando non provata dall’INPS la correttezza del calcolo. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il ricalcolo del parametro di raffronto di cui alla lett. a) dell’art. 3, comma 2, era del tutto irrilevante nel caso concreto, perché il valore già determinato in sede amministrativa era comunque superiore alla pensione liquidata e, quindi, la prestazione era stata corrisposta integralmente senza alcuna decurtazione; perciò mancava un interesse concreto e attuale del pensionato, non essendo stata allegata né provata alcuna effettiva lesione economica. Il pensionato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l’INPS non avrebbe potuto introdurre questioni di quantum debeatur senza una domanda riconvenzionale, essendo il giudizio limitato all’an debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS, ritenendo fondata la censura sull’insussistenza, o comunque sulla mancata verifica, dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al pensionato. Ha affermato che la correttezza astratta del criterio legale di calcolo del tetto pensionistico non basta a fondare l’azione se non si accerta che dal ricalcolo possa derivare, in concreto, una utilità giuridicamente apprezzabile, ossia una riliquidazione del trattamento o una plausibile differenza economica a favore dell’assicurato. Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva scrutinato l’allegazione dell’INPS secondo cui il parametro di raffronto di cui alla lett. a), pur eventualmente erroneo nel calcolo, era già superiore alla pensione a calcolo, sicché la prestazione era stata liquidata nella misura più favorevole e il ricalcolo non avrebbe prodotto alcun incremento. La Corte ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato, ritenendo che le difese dell’INPS non introducessero un autonomo tema di quantum debeatur estraneo al giudizio, ma investissero proprio la configurabilità dell’interesse ad agire e del pregiudizio dedotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà verificare se il ricorrente avesse un interesse concreto e attuale alla domanda; al giudice del rinvio è stato demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
l’interesse ad agire richiede un’utilità concreta, personale e attuale, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice; non basta il mero interesse astratto alla corretta applicazione della legge
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
richiamato in relazione all’eccezione di decadenza sollevata nei gradi di merito
art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639 del 1970
richiamato per escludere la decadenza della domanda nei limiti in cui era stata proposta
art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996
prevede il parametro massimo di raffronto per la determinazione del tetto pensionistico del Fondo Telefonici, da calcolarsi secondo la retribuzione pensionabile dell’assicurazione generale obbligatoria
art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 562 del 1996
altro parametro di raffronto, da confrontare con quello della lett. a) ai fini della determinazione del limite più favorevole
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di rigetto
Massime di principio
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non coincide con l’interesse astratto alla corretta applicazione della norma, ma richiede una utilità concreta e attuale, anche solo potenziale ma giuridicamente apprezzabile, che derivi dall’accertamento richiesto.
- Quando la domanda mira all’accertamento di un criterio di calcolo o di un parametro pensionistico in funzione della riliquidazione della prestazione, il giudice deve verificare se il ricalcolo possa realmente incidere sull’importo dovuto o sui ratei, non essendo sufficiente l’errore teorico del calcolo.
- La domanda di condanna generica al pagamento di differenze richiede comunque l’allegazione e la verifica, anche sommaria, di un pregiudizio economicamente apprezzabile derivante dalla condotta dedotta; non è sufficiente la sola illegittimità in astratto.
- La mancanza di una domanda riconvenzionale del convenuto non impedisce al giudice di esaminare il difetto di interesse ad agire, perché tale presupposto è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- In materia di pensioni, la correttezza del parametro di raffronto va valutata in concreto rispetto alla possibile incidenza sul trattamento già liquidato; se il trattamento è stato corrisposto nella misura più favorevole e il ricalcolo non può produrre un vantaggio economico, l’azione è priva di interesse.
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