Cassazione Civile, Ordinanza n. 13909/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un lavoratore, addetto alla guida di mezzi di trasporto, per ottenere il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario svolto nel corso del rapporto. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento di un ulteriore importo, ritenendo provato lo svolgimento di orari eccedenti il normale orario di lavoro negli anni 2009-2013, periodo per il quale non erano reperibili i dischi cronotachigrafi, sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado e poi valutate in appello, nonché mediante CTU per la quantificazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello del lavoratore fosse inammissibile per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti; con il secondo ha dedotto violazione di norme di diritto e travisamento della prova, contestando la sufficienza delle prove testimoniali e l'attendibilità dell'orario di lavoro accertato, richiamando gli artt. 116 c.p.c. e 2108, 2697 c.c. La parte resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il principio di specificità e autosufficienza: la società non aveva riprodotto né sintetizzato in modo sufficiente il contenuto dei motivi di appello che assumeva generici. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla necessità, anche nei casi di error in procedendo, di indicare con precisione il "fatto processuale" e gli atti rilevanti, nonché l'orientamento secondo cui l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla prestazione di lavoro straordinario; la Corte ha chiarito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale, mentre la doglianza sulla mera cattiva valutazione delle prove non è deducibile come violazione di legge. Analogamente, l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La censura sul travisamento della prova è stata ritenuta impropriamente formulata, poiché il relativo rimedio è, nei casi previsti, la revocazione per errore di fatto o comunque un diverso vizio processuale/sostanziale da dedurre nei limiti di legge. È stata inoltre dichiarata inammissibile la deduzione di una nullità motivazionale svolta solo in memoria, poiché la memoria non può integrare i motivi del ricorso. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato la società ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, e ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma il motivo deve essere specifico e comprensibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo preciso il vizio dedotto e consentendo alla Corte di individuare senza ricerche autonome gli atti processuali rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando si deduce un error in procedendo o un vizio relativo agli atti del giudizio di merito, occorre indicare e allegare gli elementi necessari a identificare esattamente il fatto processuale controverso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione presuppone che gli atti siano specificamente indicati e depositati nei modi dovuti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non basta contestare la mera valutazione delle prove.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo ripartisce in modo errato tra le parti; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa di lavoro straordinario e alla sua prova.
La Corte distingue tra violazione di legge, che riguarda l'erronea applicazione della norma al fatto accertato, e censure che attengono invece alla ricostruzione del fatto, sindacabili solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale o processuale.
Il procedimento camerale di definizione anticipata consente la decisione in conformità alla proposta; la memoria non può essere usata per integrare motivi di ricorso carenti.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la definizione camerale.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, quando ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si denunci un error in procedendo, il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali presuppone che il ricorrente indichi in modo specifico e autosufficiente il fatto processuale controverso e gli atti rilevanti, senza generici rinvii.
- L'appello supera il vaglio di ammissibilità se consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti della sentenza contestati; non è necessaria la redazione di un atto rigidamente formalistico o di un progetto alternativo di decisione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non basta lamentare che il giudice abbia mal valutato le risultanze probatorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'errata ripartizione dell'onere della prova tra le parti, non la contestazione del convincimento raggiunto dal giudice sulla base delle prove acquisite.
- La censura di travisamento della prova non può trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; quando ne ricorrono i presupposti, il rimedio è quello della revocazione per errore di fatto o altro mezzo processuale tipico.
- Le memorie depositate nel rito camerale di cassazione servono a illustrare e chiarire i motivi già dedotti, non a integrarli con nuove censure o nuove prospettazioni.
- In caso di rigetto del ricorso definito in conformità alla proposta camerale, possono applicarsi sia la condanna ex art. 96 c.p.c. sia l'ulteriore contributo unificato.
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