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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13913/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti previdenziali)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo INPS, da un certificato di variazione del rapporto assicurativo INAIL e dal conseguente avviso di addebito emessi nei confronti di una società cooperativa in relazione ai soci addetti all'attività lavorativa. La cooperativa aveva proposto ricorsi riuniti per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo sostenendo che i soci non fossero lavoratori subordinati in senso tecnico. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi, valorizzando gli esiti documentali e testimoniali e ritenendo assolto dagli enti l'onere probatorio sulla subordinazione. La Corte d'appello aveva confermato, affermando che, per i soci lavoratori di cooperativa, la contribuzione previdenziale può essere dovuta anche senza un rapporto subordinato in senso stretto e che, comunque, nel caso concreto le modalità di svolgimento del rapporto erano compatibili con la subordinazione. In cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserito errato ribaltamento dell'onere della prova; 2) violazione delle norme sulla distinzione tra socio lavoratore dipendente e socio artigiano nelle cooperative, sostenendo che la continuità della prestazione non è criterio decisivo; 3) violazione dell'art. 2094 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe dato rilievo decisivo alla continuità della prestazione anziché ad altre risultanze istruttorie. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché rivolto in realtà contro l'accertamento di fatto della Corte territoriale, e infondati il secondo e il terzo, osservando che la qualificazione del rapporto deve essere compiuta guardando alle concrete modalità di esecuzione e, in caso di prestazioni elementari e ripetitive, anche a criteri sussidiari; nel caso concreto, gli indici accertati (orario fisso, direttive quotidiane, attrezzature fornite dalla cooperativa, compenso orario mensile) deponevano per la subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto che non vi fosse una reale censura in diritto sull'onere della prova, perché il motivo mirava a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte d'appello; ha poi confermato la qualificazione dei rapporti come subordinati sulla base di plurimi elementi concreti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di INAIL e INPS e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è inammissibile quando in realtà mira a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non la distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 1, comma 3, L. n. 142/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del rapporto del socio lavoratore di cooperativa e la distinzione ai fini contributivi.

  • art. 4, L. n. 142/2001

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di qualificazione del rapporto del socio lavoratore ai fini contributivi.

  • art. 1, comma 114, L. n. 208/2015

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina incide solo sul trattamento fiscale dei soci delle cooperative artigiane, non su quello previdenziale.

  • art. 7, L. n. 443/1985

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla posizione del socio artigiano nella cooperativa.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto non dipende dal solo nomen iuris o dalla continuità della prestazione, ma dalle concrete modalità di svolgimento e dagli indici sintomatici della subordinazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, il nomen iuris e la struttura mutualistica non sono elementi decisivi: la qualificazione va compiuta in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • Quando la prestazione è elementare, ripetitiva e predeterminata, il tradizionale indice dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non essere da solo risolutivo; occorre allora valorizzare criteri sussidiari come continuità del rapporto, orario, modalità di compenso, fornitura degli strumenti e presenza di autorganizzazione o rischio d'impresa.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, tende a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La subordinazione può essere desunta da un complesso di indici convergenti: orario fisso, direttive quotidiane del superiore, strumenti forniti dall'organizzazione, compenso parametrato alle ore e alle mansioni, e assenza di effettiva autonomia organizzativa del prestatore.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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