Cassazione Civile, Ordinanza n. 23815/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento ex L. n. 89/2001 per equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio presupposto celebrato davanti al Tribunale e alla Corte d’appello. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione di euro 3.200,00; su opposizione del Ministero, la Corte d’appello in composizione collegiale ha revocato il decreto e dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 4 L. n. 89/2001, ritenendo che la sentenza del giudizio presupposto fosse divenuta definitiva il 9 settembre 2019 e che il ricorso, depositato il 15 gennaio 2021, fosse tardivo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul processo telematico e sulla prova documentale, sostenendo l’illegittimità della notificazione telematica della sentenza del processo presupposto ai fini del decorso del termine; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata valutazione della Corte territoriale circa la data di definizione del giudizio presupposto e la decadenza; 3) violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001, delle preleggi e degli artt. 324, 325 e 327 c.p.c., assumendo che, in presenza di pluralità di parti nel giudizio presupposto, la sentenza sarebbe divenuta definitiva solo allo spirare dell’ultimo termine utile per una delle parti; 4) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., contestando la condanna per responsabilità aggravata applicata dalla Corte d’appello per la proposizione di una domanda ritenuta consapevolmente improponibile o comunque proposta senza ordinaria diligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha riportato adeguatamente il contenuto della notificazione telematica della sentenza né ha formulato censure coerenti con i limiti del sindacato ex artt. 115 e 116 c.p.c. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la notificazione della sentenza del giudizio presupposto al ricorrente era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei suoi confronti, indipendentemente dalla notificazione alle altre parti; ha inoltre ribadito che, in presenza di litisconsorzio necessario o processuale/unitario, la notifica della sentenza a una parte produce effetti anche in relazione al decorso del termine per impugnare. Ha respinto anche il quarto motivo, riconoscendo la legittimità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., motivata dalla consapevolezza dell’improponibilità della domanda o dalla colpa grave per difetto di ordinaria diligenza, nonché dalla manifesta infondatezza delle difese svolte nel procedimento di opposizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza del processo presupposto e, se la notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, la domanda proposta oltre tale termine è inammissibile.
La censura di violazione non può essere utilizzata per contestare in modo generico la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito senza riportare adeguatamente il contenuto degli atti rilevanti.
La violazione è deducibile solo nei limiti propri della norma, non per una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente in combinato con le norme sulla definitività della sentenza; la Corte ha applicato il criterio della decorrenza del termine di impugnazione secondo la disciplina processuale.
Richiamato per sostenere il momento del giudicato della sentenza del processo presupposto.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza a una parte nel contesto di cause inscindibili o con litisconsorzio necessario/processuale.
Richiamato per la disciplina del termine di impugnazione in mancanza di notificazione.
La condanna può essere pronunciata d’ufficio, senza domanda di parte e senza prova del danno, quando emerga mala fede o colpa grave, anche per abuso del processo e manifesta infondatezza delle difese.
Costituisce il parametro dei doveri di lealtà e probità processuale la cui violazione può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma invocata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.
L’eccezione di inammissibilità per difetto del requisito è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché il procedimento ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione telematica degli atti.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 9-bis dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni effettuate con modalità telematica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una generica contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma deve colpire specifici errori nell’utilizzo di prove non dedotte, prove disposte d’ufficio fuori dai limiti legali o prove legali erroneamente valutate.
- Ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, rileva il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato della decisione del processo presupposto; la notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare determina la definitività della decisione nei confronti della parte destinataria.
- Nei processi con pluralità di parti caratterizzati da litisconsorzio necessario o processuale/unitario, la notificazione della sentenza compiuta da una delle parti è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche con effetti correlati sulle altre parti del rapporto inscindibile.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d’ufficio, senza domanda e senza prova di un danno specifico, quando il giudice accerti mala fede o colpa grave nella proposizione o coltivazione della lite, specie in presenza di abuso del processo e di manifesta infondatezza delle difese.
- L’accertamento della colpa grave ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi sulla consapevolezza, o sulla mancata acquisizione con ordinaria diligenza della consapevolezza, dell’infondatezza o improponibilità della domanda.
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