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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24651/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte dell’ente previdenziale privatizzato, della decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà, ordinando la restituzione delle somme prelevate con interessi. L’ente sosteneva, con sei motivi, che il contributo fosse legittimo: prima di tutto perché il pensionato aveva maturato il diritto a pensione solo dal 1° luglio 2011, quindi dopo l’introduzione del contributo e dopo le modifiche normative al sistema del pro rata; poi perché le norme di riferimento del sistema previdenziale privatizzato, lo statuto e le delibere della cassa avrebbero consentito l’adozione del prelievo; in via subordinata invocava l’applicazione del contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. 201/2011 per il biennio 2012-2013, deducendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il presupposto dell’inerzia della cassa; ancora, contestava il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute e la decorrenza degli interessi riconosciuti sulle somme restituende. Il controricorrente resisteva chiedendo la conferma della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati perché la giurisprudenza consolidata esclude che una cassa previdenziale privatizzata possa introdurre con regolamento o delibere un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate: tale prelievo non incide sui criteri di determinazione della pensione e costituisce invece una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha inoltre respinto la tesi sull’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, osservando che la norma presuppone una vera inerzia dell’ente, non l’adozione di misure poi dichiarate illegittime. Sono stati respinti anche il quinto motivo sulla prescrizione, perché il credito alla ripetizione delle trattenute indebite è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei ratei pensionistici liquidati e non contestati, e il sesto motivo sugli interessi, perché sugli importi indebitamente trattenuti maturano interessi legali dalla data di ciascun prelievo fino al pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di definizione conforme alla proposta non accettata, anche al pagamento di una somma ulteriore in favore del resistente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché il fatto storico della decorrenza della pensione era stato già esaminato dal giudice di merito ed era stato giudicato inconferente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma i singoli vizi sono stati esclusi alla luce dell’orientamento consolidato di legittimità.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    Le casse privatizzate hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro i limiti della normativa primaria e dei principi stabiliti dal decreto; non possono introdurre prestazioni patrimoniali estranee ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

  • l. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    La disposizione è norma imperativa per le casse privatizzate; consente modifiche ai criteri di calcolo delle pensioni nel rispetto del principio del pro rata, ma non legittima un contributo di solidarietà su trattamenti già maturati.

  • l. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    La modifica del 2006 viene letta come riferita ai provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione della pensione, non come base per imporre contributi di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • l. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    La disposizione di interpretazione autentica non sana il contributo di solidarietà regolamentare, perché riguarda atti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e comunque provvedimenti che incidano sui criteri di calcolo, non prelievi autonomi sulle pensioni in godimento.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in l. n. 214/2011

    si applicano [...] un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento

    Il contributo legale opera solo in presenza dell’inerzia dell’ente nell’adozione di misure di riequilibrio, oppure del parere negativo dei Ministeri vigilanti; non si estende a ipotesi in cui la cassa abbia adottato misure poi ritenute illegittime.

  • art. 2, 3 e 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • artt. 2, 9 e 32 dello statuto della cassa commercialisti

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare dell’ente, ma ritenuti non idonei a derogare alla disciplina primaria.

  • delibere della cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    Sono state considerate espressione del potere regolamentare interno, ma non sufficienti a legittimare un prelievo non previsto dalla legge.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004

    La previsione regolamentare del contributo di solidarietà è stata ritenuta illegittima perché introduce un prelievo su pensioni già quantificate, eccedendo i limiti dell’autonomia normativa della cassa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le censure di diritto, ma non decisivo alla luce della piena rivalutazione della questione in diritto.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    Invocato sulla prescrizione, ma non ritenuto idoneo a fondare la tesi della ricorrente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l’ammontare dovuto e si agisce per la ripetizione di trattenute indebite.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, ma senza superare il principio della prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Non applicabile perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma il credito restitutorio derivante da prelievi illegittimi.

  • art. 3 Cost.

    Escluso il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla ricorrente, poiché la disciplina della prescrizione è coerente con la diversa natura del credito azionato.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non determinante per la soluzione della controversia.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato in relazione agli interessi, ma il giudice ha confermato la decorrenza degli interessi legali dalla data delle trattenute indebite.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi sono dovuti quale accessorio del credito restitutorio a partire dalla mora determinata dal prelievo indebito.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito comporta la restituzione delle somme trattenute e dei relativi interessi dalla data di ciascun prelievo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Base per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del resistente e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate, perché tale prelievo non è un criterio di determinazione del trattamento pensionistico ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
  • L’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati è limitata dalla normativa primaria: possono essere adottate misure sui criteri di calcolo e sugli equilibri di bilancio, ma non prelievi autonomi su trattamenti già in godimento.
  • La disciplina del pro rata opera quando si modificano i criteri di determinazione della pensione incidendo sulle anzianità già maturate; non può essere invocata per legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
  • La previsione legislativa di un contributo di solidarietà per il caso di inerzia dell’ente non si applica se l’ente abbia comunque adottato misure di riequilibrio, anche quando tali misure siano poi dichiarate illegittime.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili; quando si controverte sull’indebita trattenuta o sulla diversa misura della prestazione, il credito restitutorio è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Sugli importi indebitamente trattenuti su prestazioni previdenziali maturano interessi legali dalla data di ciascun prelievo fino al soddisfo, perché il credito accessorio segue la natura unitaria della prestazione dovuta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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