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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34246/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2010, emesso in relazione a una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il terreno avesse ancora destinazione agricola perché, al momento della vendita, era stato soltanto presentato un progetto di variante al PRG e non ancora approvato definitivamente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del TUIR e dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sostenendo che la previsione di utilizzo edificatorio contenuta nella variante già adottata dal Comune fosse rilevante ai fini fiscali. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione straordinaria dei termini prevista per le controversie definibili con la definizione agevolata e precisando che tale sospensione non si cumula con quella feriale nei periodi sovrapposti. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, ai fini della tassazione della plusvalenza, rileva l'avvenuta adozione formale della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale, senza necessità dell'approvazione regionale, purché la procedura di variante sia formalmente iniziata. Poiché nel caso concreto la CTR aveva considerato solo il vigente PRG e aveva trascurato la variante adottata nel 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Le plusvalenze da cessione di terreni sono imponibili quando il terreno sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici rilevanti; la destinazione edificatoria va valutata alla luce della situazione urbanistica formalmente adottata.

  • art. 68 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Norma richiamata in combinazione con l'art. 67 per la disciplina della plusvalenza imponibile.

  • art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006 n. 223

    "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

    Ha natura interpretativa autentica, con efficacia retroattiva e generale; per l'edificabilità fiscale è sufficiente l'adozione della variante urbanistica da parte del Comune, non occorrendo l'approvazione regionale o strumenti attuativi.

  • Legge 4 agosto 2006 n. 248

    Legge di conversione del D.L. 223/2006.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la definizione del ricorso con procedimento semplificato.

  • art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119

    "sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione"

    La sospensione opera automaticamente per le controversie definibili con la definizione agevolata e si applica a tutte le parti del processo tributario.

  • art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119

    La sospensione straordinaria si collega alla mera proponibilità della definizione agevolata nelle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi.

  • art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742

    Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali, che nel caso di sovrapposizione non si cumula con quella straordinaria.

  • art. 53 Cost.

    La potenzialità edificatoria del terreno è indice di capacità contributiva idoneo a giustificare l'imposizione sulla plusvalenza.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze immobiliari, l'assoggettamento a imposta dipende dalla suscettibilità edificatoria del terreno secondo la situazione urbanistica formalmente adottata dal Comune, senza che sia necessario attendere l'approvazione regionale o l'attuazione del piano.
  • Ai fini fiscali non è sufficiente una mera aspettativa di futura variante urbanistica o un semplice progetto non adottato: occorre che la procedura di variante abbia avuto inizio con una delibera formale dell'organo comunale competente.
  • L'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 opera come norma di interpretazione autentica e si applica retroattivamente anche alle controversie relative a cessioni anteriori o pendenti.
  • La sospensione straordinaria dei termini prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie si applica automaticamente alle parti del processo e non si cumula con la sospensione feriale per i periodi di sovrapposizione.
  • In sede di legittimità, la qualificazione urbanistica del terreno ai fini della plusvalenza deve essere effettuata sulla base degli atti urbanistici formalmente adottati e non esclusivamente sulla base delle risultanze del certificato di destinazione urbanistica riferite al piano vigente se esiste una variante già adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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