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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originaria riguardava due cartelle di pagamento relative a IVA e altre imposte per l'anno d'imposta 2006, notificate a una società che aveva acquistato un'azienda ed era stata considerata responsabile in solido con la cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. La commissione regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo: che la responsabilità del cessionario fosse subordinata alla preventiva escussione del cedente con riferimento proprio alle cartelle impugnate; che fosse necessaria la notifica al cessionario dell'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti del cedente; e che la responsabilità del cessionario fosse comunque limitata ai debiti risultanti dagli atti degli uffici alla data del trasferimento dell'azienda. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 sotto tre profili: 1) la CTR avrebbe errato nel ritenere che la previa escussione del cedente fosse elemento costitutivo della responsabilità solidale, mentre si tratterebbe solo di un beneficio operante nella fase esecutiva; 2) la CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria la notifica al cessionario dell'atto impositivo emesso nei confronti del cedente; 3) la CTR avrebbe erroneamente limitato la responsabilità del cessionario ai soli debiti risultanti dagli atti dell'amministrazione alla data del trasferimento, anziché a tutti i debiti fiscali del cedente del triennio anteriore, in assenza di richiesta dell'attestazione dei carichi pendenti. Successivamente la società contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia aveva negato la definibilità qualificando la cartella come atto di mera riscossione; la contribuente impugnava tale diniego con un unico motivo, sostenendo che la lite fosse definibile perché la cartella costituiva il primo atto con cui la pretesa era stata comunicata e quindi non era un mero atto di riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che, nel caso di responsabilità solidale del cessionario d'azienda, la cartella di pagamento notificata al cessionario costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata e non un atto di mera riscossione. Di conseguenza la controversia era definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Poiché la società aveva già versato quanto dovuto per la definizione e tale circostanza non era contestata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'impugnazione delle cartelle di pagamento. I motivi del ricorso dell'Agenzia contro la sentenza regionale sono stati dichiarati superati e non esaminati. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e per l'esito complessivo della lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definibilità agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, rileva non la natura astratta dell'atto impugnato, ma il fatto che esso costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente o del coobbligato solidale.
  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto impositivo notificato al destinatario, la controversia non è qualificabile come lite su mero atto di riscossione, ma resta definibile secondo la disciplina del condono fiscale.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte che deposita un atto non notificato alle controparti non può essere qualificata come controricorrente e non è legittimata a depositare memorie illustrative.
  • Se la definizione agevolata della lite è validamente perfezionata e l'importo dovuto risulta già versato, il giudizio pendente va dichiarato estinto e l'esame dei motivi di ricorso residui diviene superfluo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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