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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04382/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il rapporto originava da una successione di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti dal 2005 fino all'assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel 2016. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto un risarcimento al lavoratore per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta all'esito di una procedura concorsuale riservata ai dipendenti a termine e con applicazione di una riserva di posti prevista dal d.P.C.M. 6 marzo 2015, avesse efficacia satisfattiva dell'illecito e valesse anche come misura sanzionatoria. Il ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo, con due motivi, che la procedura non fosse equiparabile a una stabilizzazione in senso tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006, poiché l'assunzione era derivata dal superamento di un concorso pubblico e la mera riserva del 50% dei posti non attribuiva automaticità alla stabilizzazione; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che l'assunzione concorsuale riservata non integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, una misura sanzionatoria idonea a riparare l'abuso del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli unitariamente, e ha cassato la sentenza d'appello. La Corte ha ribadito che, nel lavoro pubblico privatizzato, l'immissione in ruolo può avere efficacia riparatoria dell'abuso del termine solo quando vi sia una stretta correlazione tra l'abuso e la stabilizzazione, correlazione che richiede che l'assunzione sia effetto diretto e immediato della reiterazione dei contratti a termine. Tale requisito non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai dipendenti a termine, perché in tal caso l'abuso rappresenta solo un antecedente remoto e non una misura satisfattiva in senso tecnico. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di interpretazione e applicazione della legge.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata per censurare l'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato e per escludere che una procedura concorsuale riservata equivalga di per sé a una stabilizzazione satisfattiva.

  • art. 1, comma 519, L. n. 296/2006

    Richiamato come modello di stabilizzazione in senso tecnico, non assimilabile a ogni procedura concorsuale riservata.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La Corte la interpreta nel senso che la misura riparatoria deve essere effettiva e deve presentare un nesso diretto e immediato con l'abuso dei contratti a termine.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Disposizione sul procedimento camerale non partecipato e sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma di modifica del regime del contributo unificato.

  • d.P.C.M. 6 marzo 2015, art. 3

    Norma che prevedeva una riserva di posti in favore dei dipendenti a tempo determinato, valorizzata dalla Corte territoriale ma ritenuta insufficiente, da sola, a integrare una stabilizzazione satisfattiva.

  • Cass. n. 15353/2020

    Richiamata dalla Corte d'appello come precedente favorevole alla tesi della efficacia satisfattiva della stabilizzazione; la Cassazione la precisa e ne limita la portata.

  • Cass. S.U. n. 5072/2016

    Invocata dal ricorrente per sostenere che l'assunzione all'esito di procedura concorsuale non rientra tra le misure sanzionatorie previste dalla clausola 5.

  • Cass. n. 14815/2021

    "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine"

    È il principio decisivo ribadito dalla Corte: la stabilizzazione ha efficacia riparatoria solo se è direttamente e immediatamente conseguenza dell'abuso; il concorso riservato non basta.

  • Cass. n. 16041/2010

    Richiamata per chiarire che la stabilizzazione in senso tecnico non coincide con una procedura concorsuale, mancando il potere selettivo tipico dei concorsi.

  • Cass. n. 22552/2016

    Richiamata come precedente applicabile alle procedure straordinarie di stabilizzazione nel settore scolastico, caratterizzate da automatismo o ragionevole certezza di immissione in ruolo.

  • Cass. n. 16336/2017

    Richiamata con riferimento a stabilizzazioni disposte dalla legge n. 296/2006, come ipotesi di misura realmente satisfattiva dell'abuso.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, l'immissione in ruolo del lavoratore già assunto a termine può valere come misura riparatoria dell'abuso solo se esiste una stretta correlazione causale tra l'illegittima reiterazione dei contratti e la successiva stabilizzazione.
  • Tale correlazione richiede che l'assunzione a tempo indeterminato sia effetto diretto e immediato dell'abuso; non basta che l'abuso abbia semplicemente agevolato o costituito antecedente remoto dell'assunzione.
  • L'assunzione all'esito di un concorso pubblico, anche se riservato in tutto o in parte ai lavoratori precari, non equivale di per sé a stabilizzazione in senso tecnico e non integra automaticamente una misura sanzionatoria satisfattiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro europeo.
  • Le procedure che possono neutralizzare l'abuso del termine sono solo quelle specificamente finalizzate a superare il precariato e che offrano ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, eventualmente anche con selezione attenuata ma non con vera procedura concorsuale competitiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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