Cassazione Civile, Ordinanza n. 14273/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata per insider trading secondario: all'interessato era contestato di aver acquistato 2.000 azioni di una società quotata il giorno precedente la diffusione al mercato di una notizia sensibile sulla cessione di una quota rilevante del capitale sociale a un operatore estero, utilizzando un'informazione privilegiata che, secondo l'autorità, gli era pervenuta tramite una persona legata all'ambiente professionale del soggetto che aveva appreso la notizia. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo non provata la trasmissione dell'informazione e reputando inidoneo il quadro indiziario, anche perché costruito su una catena di presunzioni e su fatti ritenuti non sincronici. Con il ricorso principale l'autorità ha denunciato: errata applicazione della norma sull'abuso di informazioni privilegiate, perché per l'insider trading secondario sarebbe sufficiente il possesso dell'informazione e non la prova della sua provenienza o della trasmissione da parte di uno specifico soggetto; erronea richiesta di provare il passaggio informativo tra i vari soggetti; violazione delle regole sulle presunzioni, sostenendo che il giudice d'appello aveva escluso illegittimamente una sequenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; omesso esame e valutazione atomistica degli indizi, tra cui i contatti tra le persone coinvolte, il timing dell'investimento, le modalità anomale di acquisto e l'inverosimiglianza delle giustificazioni offerte dal destinatario della sanzione. Il controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sulla proporzionalità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'autorità di vigilanza, cassando la sentenza della Corte d'appello di Brescia e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, nell'insider trading secondario, non occorre provare la specifica provenienza dell'informazione privilegiata né il suo passaggio attraverso un determinato intermediario umano: il fatto decisivo è il possesso dell'informazione, la sua natura privilegiata e l'utilizzazione nell'operazione finanziaria. Ha inoltre affermato che nel processo civile non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: il fatto noto accertato per presunzioni può costituire la base di ulteriori inferenze, purché il giudice valuti gli indizi complessivamente e non in modo frammentario. La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver richiesto una prova giuridicamente non necessaria e per aver omesso la valutazione unitaria degli elementi indiziari. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 187-bis, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998
Per il trading secondario gli elementi costitutivi sono il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o conoscibilità del suo carattere privilegiato e l'utilizzo dell'informazione nelle operazioni ovvero la sua comunicazione/raccomandazione/induzione; non è necessaria la prova della provenienza specifica dell'informazione.
art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998
L'informazione privilegiata è quella precisa, non pubblica, concernente strumenti finanziari o emittenti e idonea, se resa pubblica, a influire sensibilmente sui prezzi.
art. 187-quater, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998
Norma richiamata per la sanzione accessoria irrogata insieme alla sanzione principale.
art. 187-sexies D.Lgs. n. 58/1998
Norma richiamata per la confisca disposta fino alla concorrenza del profitto dell'illecito.
art. 187-septies D.Lgs. n. 58/1998
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al regime sanzionatorio e all'accertamento dell'illecito.
Norma richiamata per il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative in materia finanziaria.
Le presunzioni semplici sono ammesse quale strumento probatorio, purché sorrette da un ragionamento inferenziale adeguato.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la valutazione deve avvenire prima in modo analitico e poi in modo complessivo e sintetico.
Richiamato per il tema del valore delle presunzioni e della prova indiziaria, quale parametro evocato dalla parte ricorrente.
Richiamato nel quarto motivo con riferimento alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
Richiamato per escludere che il preteso divieto di doppia presunzione derivi dalle regole sull'onere della prova.
Massime di principio
- Nell'insider trading secondario l'illecito si perfeziona quando il soggetto possiede un'informazione privilegiata, ne conosce o può conoscere il carattere privilegiato e la utilizza per operare, oppure la comunica/raccomanda/induce altri a operare; non è necessario dimostrare quale sia stata la fonte primaria della notizia.
- L'accertamento dell'abuso di informazioni privilegiate può legittimamente fondarsi su prove presuntive, spesso le più idonee in materia, purché gli indizi siano valutati dapprima singolarmente e poi nel loro complesso secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- Nel sistema processuale civile non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto già inferito per presunzione può costituire il fatto noto di una successiva inferenza, se il percorso logico mantiene un adeguato grado di probabilità.
- È censurabile la decisione di merito che, pur individuando più indici convergenti dell'illecito, ne esamini solo alcuni in modo atomistico o richieda una prova diretta di passaggi informativi non imposta dalla norma sostanziale.
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