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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00749/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2013 relativa a tributi per l'anno 1996, già iscritti a ruolo con cartella notificata nel 2002, deducendo che le pretese fossero prescritte. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi applicabile la prescrizione quinquennale. L'Agenzia delle entrate e il concessionario hanno proposto ricorsi per cassazione deducendo, da un lato, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento in assenza di vizi propri e, dall'altro, l'erronea applicazione della prescrizione breve anziché di quella ordinaria decennale per tributi divenuti definitivi, nonché, per il concessionario, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 2953 c.c. e l'omesso esame della regolare notifica della cartella. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento quando il contribuente deduca un fatto estintivo sopravvenuto, come la prescrizione, anche se non siano denunciati vizi propri dell'atto. Ha però accolto in parte la censura sulla prescrizione: per i tributi erariali definitivi si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., mentre per interessi e sanzioni valgono termini più brevi; non opera la conversione in decennale ex art. 2953 c.c. per la sola definitività del ruolo, salvo titolo giudiziale. La prescrizione risultava interrotta da un atto notificato nel 2006, con conseguente necessità di distinguere tra imposte, contributo straordinario per l'Europa, contributo sanitario nazionale, sanzioni e interessi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'intimazione di pagamento può essere impugnata anche se non espressamente menzionata tra gli atti impugnabili, quando esprima una pretesa tributaria definitiva e il contribuente faccia valere un fatto estintivo sopravvenuto come la prescrizione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale usato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro processuale usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2946 c.c.

    Per i tributi erariali divenuti definitivi e in assenza di una diversa previsione legislativa, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale riguarda le prestazioni periodiche e, per gli interessi, il relativo termine decorre in via autonoma.

  • art. 2953 c.c.

    La mera definitività dell'atto di riscossione non converte un eventuale termine prescrizionale breve in quello decennale; la conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato nel contesto dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte osserva che il riferimento alla decadenza è estraneo alla vicenda decisa e non pertinente al tema della prescrizione.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Per gli interessi relativi alle sanzioni si applica il termine quinquennale espresso dalla norma.

  • art. 3, comma 194, L. n. 662 del 1996

    Il contributo straordinario per l'Europa ha natura di addizionale Irpef.

  • art. 3, commi 9, lett. a), e 10, L. n. 335 del 1995

    Al contributo sanitario nazionale si applica il termine di prescrizione quinquennale.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore in caso di successione dell'agente della riscossione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la base del deposito della memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento è impugnabile anche se non espressamente prevista tra gli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, quando sia espressione di una pretesa tributaria ormai compiuta e il ricorrente faccia valere la prescrizione o altro fatto estintivo sopravvenuto.
  • Per i tributi erariali accertati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, in assenza di una specifica disciplina, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
  • La definitività del ruolo o della cartella non determina, di per sé, la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • Gli interessi e le sanzioni seguono regole prescrizionali autonome rispetto al tributo principale: gli interessi maturano con prescrizione quinquennale, mentre per le sanzioni si applica il termine previsto dalla disciplina speciale o, in difetto, quello di cui all'art. 2948 c.c.
  • L'atto interruttivo della prescrizione impedisce la maturazione del termine solo per il periodo successivo alla sua notificazione; la verifica va compiuta separatamente per ciascuna componente del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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