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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16728/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite traeva origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso sulla base degli studi di settore. Il giudice d’appello aveva ritenuto, sulla base del confronto tra le risultanze degli studi di settore e gli elementi di fatto acquisiti, che fosse verosimile una maggiore capacità reddituale dell’impresa rispetto a quanto dichiarato. Con il primo motivo il ricorrente denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato i rilievi da lui svolti. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 7 l. 212/2000, assumendo che la prosecuzione di un’attività antieconomica era giustificata dalla volontà di consentire alla moglie di maturare i requisiti pensionistici. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente e ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato i fatti dedotti dal ricorrente e avesse svolto una valutazione di merito logica e coerente, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la seconda censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge in materia di accertamento, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, è stata anche dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo quando il fatto storico dedotto sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non è invece ammissibile se la censura mira a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito: se la doglianza investe in realtà la ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • L’apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito in via esclusiva, salvo i limiti legali, e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e coerente.
  • In materia di accertamento tributario, la contestazione della legittimità dell’atto non può risolversi nella mera contrapposizione di una spiegazione alternativa dei dati fattuali valorizzati dal giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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