Cassazione Civile, Ordinanza n. 16728/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite traeva origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso sulla base degli studi di settore. Il giudice d’appello aveva ritenuto, sulla base del confronto tra le risultanze degli studi di settore e gli elementi di fatto acquisiti, che fosse verosimile una maggiore capacità reddituale dell’impresa rispetto a quanto dichiarato. Con il primo motivo il ricorrente denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato i rilievi da lui svolti. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 7 l. 212/2000, assumendo che la prosecuzione di un’attività antieconomica era giustificata dalla volontà di consentire alla moglie di maturare i requisiti pensionistici. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente e ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato i fatti dedotti dal ricorrente e avesse svolto una valutazione di merito logica e coerente, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la seconda censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge in materia di accertamento, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, è stata anche dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, si chiede in realtà una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma di riferimento dell’accertamento tributario, ma la censura è stata ritenuta in concreto diretta a contestare l’apprezzamento fattuale della CTR.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma di riferimento dell’accertamento IVA; la Corte ha escluso che la sua dedotta violazione fosse realmente autonoma rispetto alla contestazione di merito.
art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ha rilevato che la censura puntava in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base dell’aggravio del contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione proposta dopo la data indicata.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente, dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo quando il fatto storico dedotto sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non è invece ammissibile se la censura mira a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito: se la doglianza investe in realtà la ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile.
- L’apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito in via esclusiva, salvo i limiti legali, e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e coerente.
- In materia di accertamento tributario, la contestazione della legittimità dell’atto non può risolversi nella mera contrapposizione di una spiegazione alternativa dei dati fattuali valorizzati dal giudice tributario.
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