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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, sostenendo che mancasse una valida notifica della variazione della rendita catastale, intervenuta nel 2005, sulla quale era fondata la maggiore imposta. In appello la CTR aveva confermato l’inammissibilità del ricorso, richiamando due precedenti sentenze di Cassazione rese tra le stesse parti su annualità precedenti, nelle quali era stato accertato che la notifica della nuova rendita catastale era avvenuta nel 2008 e che tale accertamento aveva efficacia di giudicato esterno. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000 e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il giudicato esterno non potesse estendersi oltre le annualità oggetto delle precedenti sentenze, peraltro coperte da revocazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata notifica della variazione catastale e l’erronea interpretazione dell’art. 74 L. 342/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’avvenuta notifica della nuova rendita catastale nel 2008 costituiva un fatto storico permanente, unico e immodificabile, già accertato con giudicato nelle sentenze relative alle annualità precedenti, e quindi non riesaminabile in controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto annualità successive della medesima imposta. La Corte ha inoltre precisato che l’interpretazione dell’art. 74 L. 342/2000 non è suscettibile di giudicato e che, in ogni caso, il riferimento della precedente Cassazione alla notifica dell’atto impositivo implicava la valutazione del contenuto dell’atto e il recepimento degli elementi essenziali dell’atto presupposto. Il secondo motivo è stato assorbito e comunque dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di Comune e Agenzia delle Entrate, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge proposta dalla ricorrente contro l’applicazione del giudicato esterno e dell’art. 74 L. 342/2000.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte la considera assorbita e comunque inammissibile per doppia conforme.

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    La Corte osserva che l’interpretazione della norma non può formare giudicato e che, nel caso concreto, la notifica dell’atto impositivo ha implicato il recepimento dei dati dell’accertamento catastale presupposto.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l’estensione del giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato copre il fatto storico permanente già accertato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • legge n. 130 del 2022

    Richiamata in relazione alla preannunciata definizione agevolata, ma ritenuta non rilevante perché il Comune non aveva adottato atti attuativi.

  • legge n. 197 del 2022

    Richiamata in relazione alla preannunciata definizione agevolata, ma ritenuta non rilevante perché il Comune non aveva adottato atti attuativi.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno può espandersi alle annualità successive quando accerta un fatto storico permanente, unico e immutabile, che costituisce il presupposto della pretesa fiscale.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia espansiva del giudicato se l’elemento della fattispecie ha carattere tendenzialmente permanente e invariante nel tempo.
  • L’attività interpretativa di una norma giuridica non forma giudicato e non vincola il giudice successivo, perché l’interpretazione è inscindibile dall’esercizio della funzione giurisdizionale.
  • Quando un atto impositivo consequenziale recepisce tutti gli elementi essenziali dell’atto presupposto, esso può valere come veicolo della conoscenza/notifica del presupposto stesso.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile ove la censura investa un fatto già coperto da giudicato o sia comunque preclusa dalla doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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