Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di pignoramento e da alcune cartelle di pagamento opposte da un contribuente, che aveva dedotto la mancata notificazione delle cartelle prodromiche al pignoramento e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto. L'agente della riscossione aveva quindi proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile perché nell'atto di impugnazione era stato indicato erroneamente il numero della sentenza appellata, riportando "2439/2019" invece di "12439/2019". Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, sul rilievo che il mero errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza impugnata non può determinare l'inammissibilità quando dall'atto risulti comunque inequivocabilmente individuabile la decisione oggetto di gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata e quelli indicati nell'atto di impugnazione non comporta di per sé incertezza sull'oggetto del giudizio, potendo dipendere da un mero errore materiale, se la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella effettivamente impugnata è desumibile dal contenuto dell'atto e dai motivi di appello. Nel caso concreto, dalle trascrizioni riportate nel ricorso risultava chiaro quale fosse il provvedimento realmente impugnato, sicché l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per il solo errore di numerazione. La sentenza della CGT di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure del contribuente, non esaminate in appello, sono state indicate come questioni di merito da riproporre nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per errori processuali che incidano sulla validità della decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro di censura processuale, ma la Corte risolve la questione sulla corretta individuazione dell'oggetto dell'impugnazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per errata valutazione dell'atto di appello.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso come norma del processo tributario applicabile alla validità dell'impugnazione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte valorizza implicitamente che l'atto di appello deve consentire l'identificazione della decisione impugnata, ma l'errore materiale sugli estremi non è decisivo se l'oggetto è comunque certo.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del numero o degli estremi della sentenza impugnata non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se, dalla lettura complessiva dell'atto, il provvedimento oggetto di gravame è individuabile senza equivoci.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ciò che conta è l'effettiva certezza dell'oggetto del giudizio, che può risultare dal contenuto della sentenza allegata e dalla coerenza dei motivi di appello, anche in presenza di un errore materiale nei dati identificativi.
- Nel processo tributario, l'interpretazione delle forme dell'impugnazione deve evitare formalismi eccessivi quando l'atto consenta comunque al destinatario e al giudice di comprendere quale decisione sia stata censurata.
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