Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Uno studio professionale aveva chiesto l’ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., al passivo del fallimento di una società per il residuo compenso per prestazioni d’opera intellettuale svolte in esecuzione di tre contratti stipulati nel 2008, concernenti progettazione architettonica e direzione lavori di ristrutturazione di immobili. Il giudice dell’opposizione ex art. 98 l. fall. aveva respinto la domanda ritenendo non provato il pieno svolgimento delle prestazioni, la genericità delle allegazioni, la mancata dimostrazione dei pagamenti in acconto e l’inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale per asserita genericità. Con il ricorso per cassazione, lo studio ha dedotto: omesso esame e violazione delle regole sulla prova e sull’onere probatorio, assumendo che il tribunale avesse trascurato la copiosa documentazione tecnica prodotta; nullità della motivazione per motivazione apparente o mancante, con riferimento anche alla mancata esplicitazione delle ragioni di inammissibilità della prova orale; ulteriore vizio per omesso esame dei fatti decisivi oggetto della prova testimoniale. La censura sostanziale comune era che il giudice di merito avesse valutato in modo apodittico e non adeguatamente correlato agli atti di causa la documentazione e le prove offerte dal creditore professionista.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, con esame congiunto, i tre motivi. Ha affermato che la motivazione del tribunale era apodittica e quindi meramente apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale, perché aveva escluso la prova senza adeguata spiegazione, svalutando documenti tecnici rilevanti con argomenti vaghi o errati e dichiarando generica la prova testimoniale senza considerarla nel contesto degli altri atti di causa. La Corte ha inoltre osservato che l’asserita genericità delle allegazioni non era tale da determinare inammissibilità in rito, e che era erroneo porre a carico del creditore la prova dei pagamenti in acconto, spettando invece al debitore documentare l’eventuale pagamento. Ha richiamato il principio per cui la specificità dei capitoli testimoniali va valutata anche in correlazione con il complesso degli atti processuali e con la possibilità di chiarimenti ex art. 253 c.p.c. In conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua il privilegio invocato per il credito del professionista per prestazioni d’opera intellettuale.
disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso.
regola il contenuto dell’impugnazione allo stato passivo e i requisiti di specificità dell’opposizione.
richiamato in relazione ai presupposti di ammissibilità dell’insinuazione/opposizione, che non ricorrevano nel caso di specie secondo la Corte.
viene richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte evidenzia che non spettava al creditore provare i pagamenti in acconto ricevuti.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro della dedotta errata valutazione delle prove.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro della dedotta errata valutazione delle prove.
richiamato per denunciare la nullità della decisione per motivazione apparente o mancante.
richiamato per affermare che, ai fini della specificità e rilevanza della prova testimoniale, il giudice può considerare la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sull’istruttoria.
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sulla motivazione e sul giusto processo.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione della prova testimoniale, il giudice di merito deve esaminare i capitoli non solo in base alla loro formulazione letterale, ma anche in relazione agli altri atti di causa, alle deduzioni delle parti e alla possibilità di chiarimenti ai testi.
- La specificità dei capitoli di prova è integrata quando i fatti siano descritti nei loro elementi essenziali, sufficienti a consentire il controllo di pertinenza e rilevanza della prova e la predisposizione della controprova.
- Una motivazione che svaluti prove decisive con affermazioni vaghe, apodittiche o errate integra motivazione apparente, o comunque al di sotto del minimo costituzionale.
- In tema di prova del credito, non può essere addossato al creditore l’onere di dimostrare i pagamenti in acconto ricevuti, trattandosi di fatto estintivo che grava sul debitore.
- Quando il creditore produca documentazione tecnica coerente con le prestazioni dedotte, il giudice deve spiegare puntualmente perché essa sia irrilevante o inidonea, non potendo limitarsi a formule generiche sulla mancanza di riferimenti o di data certa.
- Se i fatti oggetto della prova testimoniale, ove confermati, sono potenzialmente decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda o dell’opposizione, la loro esclusione per genericità richiede una verifica rigorosa e contestualizzata.
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