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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un prelievo tributario relativo a un termovalorizzatore. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la società Fibe soggetto passivo del tributo, determinando l’imponibile sulla base della rendita catastale proposta e non del valore di cessione dell’impianto, e applicando la sanzione base aumentata della metà ex art. 2, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. Il Comune ha impugnato tale decisione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, poiché la procedura DOCFA era stata presentata solo in data 21.5.2010 e il fabbricato non era ancora iscritto in catasto, la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio contabile del valore di bilancio dell’impianto e non secondo il valore catastale. In sede di legittimità la società ha tuttavia aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione), versando le somme dovute secondo la sentenza di appello; il Comune ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, rilevando che la contribuente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata e aveva effettuato i versamenti dovuti secondo le scadenze indicate. In presenza della dichiarazione di adesione e della successiva comunicazione dell’esattore, la Corte ha affermato che il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. La declaratoria di estinzione ha reso superfluo l’esame dei motivi di ricorso. La Corte ha inoltre escluso la regolazione delle spese, richiamando la disciplina della definizione agevolata, e ha negato l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    invocato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di iscrizione catastale del fabbricato, la base imponibile dovesse essere determinata secondo il criterio del valore contabile e non catastale.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla CTR per l’aumento della sanzione base della metà.

  • d.l. 16 ottobre 2017, n. 148

    richiamato quale fonte della definizione agevolata dei carichi e del differimento dei termini di pagamento (rottamazione-ter).

  • art. 3, comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato in relazione alla rottamazione-ter e al differimento dei termini di versamento delle somme residue.

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    richiamato come disciplina della definizione agevolata, con dichiarazione di avvalimento e impegno a rinunciare al giudizio.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017

    richiamato quale norma di raccordo che rinvia alla disciplina della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    indicato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa la sua applicabilità perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e versa le somme dovute secondo la procedura prevista, il giudizio pendente in cassazione va dichiarato estinto, purché ricorrano la dichiarazione di avvalimento e la comunicazione dell’esattore.
  • La definizione agevolata sostituisce la situazione giuridica dedotta in giudizio con quella risultante dalla procedura stessa, sicché non si forma giudicato sulla sentenza impugnata e diviene superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non si provvede sulle spese, poiché il costo del processo è assorbito dalla disciplina legale della definizione.
  • La declaratoria di estinzione per adesione alla rottamazione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e quindi esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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