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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia era pendente in sede di legittimità contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. La parte ricorrente principale aveva proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la controparte aveva resistito con controricorso e aveva proposto ricorso incidentale su tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un unico atto contenente rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e l'assenza di altre parti interessate al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ha ritenuto integrati i requisiti di legge previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse regolato in punto spese, poiché le parti avevano dichiarato di aver raggiunto un accordo sul punto. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è efficace se rituale e formalmente validamente accettata dalle parti interessate.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia, quando ritualmente prestata e in assenza di altre parti interessate, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti necessarie depositano una rinuncia al ricorso con relativa accettazione in forma rituale, il giudizio di cassazione si estingue senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia/accettazione esclude, di regola, una statuizione sulle spese di lite se le parti hanno concordato che non vi sia regolazione delle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e, pertanto, non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Le disposizioni sul raddoppio del contributo unificato devono essere interpretate restrittivamente e non si applicano analogicamente a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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