Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione di una socia da una cooperativa di pescatori, con successiva ricostituzione del rapporto sociale a seguito di giudizio arbitrale e azione esecutiva. La socia ha chiesto il risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e non patrimoniale, per il periodo in cui non ha potuto esercitare l’attività di pescatrice di vongole all’interno della cooperativa. La Corte d’appello ha riconosciuto il danno patrimoniale e lo ha liquidato equitativamente, prendendo a parametro i compensi percepiti dal marito della socia, che svolgeva la medesima attività nella stessa cooperativa, confrontandoli con i bilanci sociali e ritenendo provata l’attività lavorativa della danneggiata. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul risarcimento e sulla liquidazione equitativa del danno, sostenendo che mancassero i presupposti per ricorrere all’art. 1226 c.c. e che la prova del danno non fosse stata raggiunta; (2) errata quantificazione equitativa, perché il parametro usato avrebbe comportato una indebita reintegrazione integrale e avrebbe ignorato i costi dell’attività imprenditoriale; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per l’asserita mancanza di un adeguato criterio logico-giuridico nella scelta del parametro di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e nullità della sentenza, investissero in realtà la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sugli elementi probatori e sul parametro equitativo utilizzato per stimare il danno. Ha confermato che, una volta accertata l’esistenza di un fatto ingiusto produttivo di danno e l’impossibilità o notevole difficoltà di provarne l’esatto ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. sulla base di elementi certi e vicini al caso concreto, con motivazione congrua anche se sintetica. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dedotto in modo adeguato una specifica violazione delle norme sulle presunzioni o sui criteri di valutazione della prova, né aveva dimostrato un vizio motivazionale nei limiti del controllo di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente richiede un effettivo deficit motivazionale rilevante nei limiti del controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, specificamente indicato.
La liquidazione equitativa del danno si inserisce nel potere valutativo del giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie.
La censura sulla valutazione delle prove richiede la deduzione di una specifica violazione dei criteri legali di valutazione.
Il risarcimento deve comprendere il danno conseguenza causalmente ricollegabile all’illecito.
È consentita la liquidazione equitativa quando il danno sia certo nell’an ma difficile o impossibile da provare nel preciso ammontare.
La responsabilità extracontrattuale richiede un fatto ingiusto causativo di danno risarcibile.
Nel danno aquiliano i criteri di liquidazione del danno rinviano anche alle regole sull’equità e sulla determinazione del pregiudizio.
L’onere di provare il danno e i suoi elementi grava su chi lo allega, salvo il ricorso all’equità per l’esatto ammontare.
Le presunzioni devono essere specificamente denunciate quando si contesti il ragionamento inferenziale del giudice.
La critica alla prova presuntiva richiede la deduzione della violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Accertata la responsabilità per un fatto ingiusto e la sussistenza del danno nell’an, il giudice può liquidarne l’ammontare in via equitativa quando la prova del preciso quantum sia impossibile o notevolmente դժվարosa, purché utilizzi parametri ragionevoli e vicini alla fattispecie concreta.
- La liquidazione equitativa del danno è espressione del potere valutativo del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come violazione di legge se il ricorrente contesta solo la ricostruzione del fatto o la selezione degli elementi probatori.
- La critica alla quantificazione equitativa deve tradursi in una specifica censura del percorso motivazionale o della violazione delle regole legali sulla prova; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o dei documenti.
- La motivazione è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, il criterio logico seguito e gli elementi di riferimento usati per stimare il danno; il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Chi contesta l’uso di presunzioni o di criteri valutativi deve dedurre in modo puntuale la violazione delle norme sulle presunzioni e sui criteri di valutazione della prova, non limitandosi a denunciare genericamente l’erroneità della stima.
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